STUDIO CARTELLO
 

Spazio Aziende - Agosto 2010

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Ultime novità fiscali
Obbligo di fattura e compensazione legale tra cliente e fornitore Sentenza Corte Cassazione 30.6.2010, n. 15441
L’obbligo di emettere la fattura sussiste anche nei casi in cui il pagamento della prestazione resa non avviene con le consuete modalità ma tramite la compensazione legale tra il cliente ed il fornitore. In particolare, “la relativa fattura doveva essere emessa alla data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti, si verifica l’estinzione del credito”. Infine, come già in passato, è precisato che “unica prova richiesta è quella della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti”.
Mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio Sentenza Corte Cassazione 6.7.2010, n. 15905
È legittimo l’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore effettuato nei confronti del contribuente che non risponde all’invito dell’Ufficio al contraddittorio al fine di fornire spiegazioni connesse allo scostamento dagli standard di settore.
Imposta di registro notificata al venditore dell'immobile Sentenza Corte Cassazione 16.7.2010, n. 16743
È legittimo l’accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell’immobile (nel caso di specie un terreno). Essendo venditore e acquirente responsabili in solido del pagamento dell’imposta di registro, l’Amministrazione può richiedere sia all’uno che all’altro il pagamento dell’imposta accertata, a meno che il venditore non sia esentato a seguito della presentazione da parte dell’acquirente di un’istanza di condono.
Accertamento valido anche se l'Ufficio commette un errore di calcolo Sentenza Corte Cassazione 21.7.2010, n. 17072
Qualora risulti che l’Ufficio, nell’avviso di accertamento, ha commesso un errore di calcolo del maggior ricavo (nel caso specifico l’erronea considerazione dei beni strumentali), l’accertamento non è compromesso e annullabile se, sanato l’errore, permangono le motivazioni sulle quali è basata la rettifica. In tal caso, infatti, il giudice è tenuto soltanto a rilevare l’errore e correggerlo procedendo ad una nuova valutazione.
Legittimo l'accertamento basato sul c/c del familiare Sentenza Corte Cassazione 23.7.2010, n. 17390
L’accertamento induttivo basato sui movimenti bancari del familiare del contribuente (nel caso specifico la moglie di un imprenditore) è legittimo, a condizione che vi siano presunzioni (anche semplici) gravi, precise e concordanti che riconducano detti conti all’impresa. Spetta all’imprenditore dimostrare che i movimenti sul c/c del familiare non sono riconducibili all’attività d’impresa.
Accertamento induttivo basato sulle bottiglie d'acqua consumate Sentenza Corte Cassazione 23.7.2010, n. 17408
Analogamente a quanto previsto in passato per i tovaglioli utilizzati, i Giudici hanno stabilito che anche le bottiglie di acqua minerale consumate dal ristorante possono costituire una prova presuntiva da porre a base dell’accertamento per la determinazione induttiva del reddito.
 
I nuovi modelli per la comunicazione dei dati catastali degli immobili locati

 
A decorrere dall’1.7.2010 con la c.d. “Manovra correttiva 2010”, il Legislatore ha disposto che:
“la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili”.
Al fine di attuare detta previsione, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:
- una nuova versione del “MOD. 69 – Richiesta di registrazione”;
- il nuovo “MOD. CDC – Comunicazione dati catastali – Cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili”.

 
La nuova versione del Mod. 69
 
Come noto, in linea generale, i contratti di locazione sono soggetti all’obbligo di registrazione. A tal fine è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate in forma cartacea (o in via telematica a seconda del soggetto obbligato) l’apposito “MOD. 69” denominato “Richiesta di registrazione” unitamente a 2 copie del contratto da registrare, le relative marche da bollo e la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro. Si rammenta che in caso di invio telematico vanno trasmessi il testo del contratto con i dati relativi al negozio (parti contraenti, tipologia del contratto, periodo di locazione, ecc.) ed il pagamento delle imposte va effettuato contestualmente on-line.

Al fine di attuare la disposizione sopra riportata, in base alla quale si rende necessario comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti di locazione o di affitto, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che “per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010 di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili” dovrà essere presentato il nuovo “MOD. 69”. Rispetto alla versione precedente, il “MOD. 69” da utilizzare a decorrere dall’1.7.2010 presenta la nuova sezione D “Dati degli immobili”.

Come specificato nelle Istruzioni per la compilazione del modello, tale nuovo quadro va compilato per i negozi relativi a locazioni/affitti/comodati di beni immobili e nello stesso vanno esposti i dati catastali dei terreni e dei fabbricati iscritti nel catasto terreni, nel libro fondiario del sistema tavolare ovvero nel catasto edilizio urbano.
Nel caso in cui gli estremi del terreno/fabbricato siano individuati da un identificativo graffato con più stringhe, aventi ciascuna Comune, sezione, foglio, particella e subalterno, è necessario riportare tutti i dati.

Analogamente, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la registrazione dei contratti in via telematica.

Le modalità ed i termini di presentazione di tale modello non hanno subito modifiche.

 
Il nuovo Mod. CDC
 
Poiché la comunicazione dei dati catastali è necessaria anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga (anche tacita) dei contratti di locazione e affitto che all’1.7.2010 risultano essere già registrati, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo “MOD. CDC – Comunicazione dati catastali - cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili”.

Ciò significa che, nel momento in cui si verifica la cessione/risoluzione/proroga del contratto di affitto/locazione, mentre fino ad ora era sufficiente versare la relativa imposta, a decorrere dall’1.7.2010, è necessario presentare anche il nuovo “MOD. CDC”.
Si evidenzia che, “per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del «modello CDC» ... è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere”.


Il nuovo “MOD. CDC” va presentato:
- all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il contratto di locazione/affitto è stato a suo tempo registrato;
- in forma cartacea o in via telematica.

L’invio telematico del “MOD. CDC” sarà obbligatorio per i soggetti tenuti alla registrazione telematica del contratto di affitto/locazione. Tuttavia, considerati i tempi tecnici necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale il modello potrà essere presentato soltanto in forma cartacea;
- entro 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta che attesta la cessione / risoluzione / proroga del contratto di locazione/affitto nei casi di presentazione cartacea;
- contestualmente al versamento dell’imposta che attesta la cessione / risoluzione / proroga del contratto di locazione/affitto nei casi di presentazione telematica.

 
Sanzioni
 
La mancata o errata comunicazione dei dati catastali “è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro” e quindi è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta.
 
 
Scadenzario

 
Come di consueto, un apposito Decreto ha disposto la c.d. “Proroga di Ferragosto”, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti tra l'1 e il 20.8.2010, possono essere effettuati entro giovedì 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga si estende anche agli “adempimenti fiscali” in scadenza nel medesimo periodo, tra i quali l’invio dei modd. 770, del mod. TR per la richiesta di compensazione/rimborso del credito IVA trimestrale e della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di luglio 2010. La proroga non riguarda i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, il cui termine di versamento delle imposte derivanti dai modd. UNICO/IRAP 2010 (con la maggiorazione dello 0,40%) rimane fissato al 5 agosto.
 
Giovedì 5
 
MOD.UNICO 2010 PERSONE FISICHE - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010);
• addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2009);
• addizionale comunale all’IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010);
• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%);
• saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC;
• contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010);
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010).

MOD.UNICO 2010 SOCIETA' DI PERSONE - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.

MOD.UNICO 2010 SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010);
• Imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.

MOD.IRAP 2010 - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
Versamento dell’IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

STUDI DI SETTORE - ADEGUAMENTO
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2009 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

DIRITTO ANNUALE CCIAA - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2010 (codice tributo 3850).

RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
• Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% della seconda rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d’impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);
• Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% della seconda rata dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l’affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.

 
Venerdì 20
 
MOD.770/2010 SEMPLIFICATO
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2009.

MOD.770/2010 ORDINARIO
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2009.

IVA - CREDITO TRIMESTRALE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR 2009.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE
• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta;
• Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

IVA - DICHIARAZIONI D'INTENTO
Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.

IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE
Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).

IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF - ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
• utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

INPS - DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

INPS - GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS - CONTRIBUTI IVS
Versamento della 2° rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

MOD.UNICO 2010 / MOD.IRAP 2010 - SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 29.6.2010 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010);
• IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010).

ENASARCO - VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

 
Mercoledì 25
 
IVA COMUNITARIA - ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).

 
Martedì 31
 
INPS - DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

IVA - ELENCHI BLACK LIST MENSILI
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di luglio.

 

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