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Ultime novità fiscali
I nuovi modelli per la comunicazione dei dati catastali degli immobili locati A decorrere dall’1.7.2010 con la c.d. “Manovra correttiva 2010”, il Legislatore ha disposto che: “la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili”. Al fine di attuare detta previsione, l’Agenzia delle Entrate ha approvato: - una nuova versione del “MOD. 69 – Richiesta di registrazione”; - il nuovo “MOD. CDC – Comunicazione dati catastali – Cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili”. La nuova versione del Mod. 69 Come noto, in linea generale, i contratti di locazione sono soggetti all’obbligo di registrazione. A tal fine è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate in forma cartacea (o in via telematica a seconda del soggetto obbligato) l’apposito “MOD. 69” denominato “Richiesta di registrazione” unitamente a 2 copie del contratto da registrare, le relative marche da bollo e la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro. Si rammenta che in caso di invio telematico vanno trasmessi il testo del contratto con i dati relativi al negozio (parti contraenti, tipologia del contratto, periodo di locazione, ecc.) ed il pagamento delle imposte va effettuato contestualmente on-line. Al fine di attuare la disposizione sopra riportata, in base alla quale si rende necessario comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti di locazione o di affitto, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che “per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010 di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili” dovrà essere presentato il nuovo “MOD. 69”. Rispetto alla versione precedente, il “MOD. 69” da utilizzare a decorrere dall’1.7.2010 presenta la nuova sezione D “Dati degli immobili”. Come specificato nelle Istruzioni per la compilazione del modello, tale nuovo quadro va compilato per i negozi relativi a locazioni/affitti/comodati di beni immobili e nello stesso vanno esposti i dati catastali dei terreni e dei fabbricati iscritti nel catasto terreni, nel libro fondiario del sistema tavolare ovvero nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui gli estremi del terreno/fabbricato siano individuati da un identificativo graffato con più stringhe, aventi ciascuna Comune, sezione, foglio, particella e subalterno, è necessario riportare tutti i dati. Analogamente, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la registrazione dei contratti in via telematica. Le modalità ed i termini di presentazione di tale modello non hanno subito modifiche. Il nuovo Mod. CDC Poiché la comunicazione dei dati catastali è necessaria anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga (anche tacita) dei contratti di locazione e affitto che all’1.7.2010 risultano essere già registrati, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo “MOD. CDC – Comunicazione dati catastali - cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili”. Ciò significa che, nel momento in cui si verifica la cessione/risoluzione/proroga del contratto di affitto/locazione, mentre fino ad ora era sufficiente versare la relativa imposta, a decorrere dall’1.7.2010, è necessario presentare anche il nuovo “MOD. CDC”. Si evidenzia che, “per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del «modello CDC» ... è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere”. Il nuovo “MOD. CDC” va presentato: - all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il contratto di locazione/affitto è stato a suo tempo registrato; - in forma cartacea o in via telematica. L’invio telematico del “MOD. CDC” sarà obbligatorio per i soggetti tenuti alla registrazione telematica del contratto di affitto/locazione. Tuttavia, considerati i tempi tecnici necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale il modello potrà essere presentato soltanto in forma cartacea; - entro 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta che attesta la cessione / risoluzione / proroga del contratto di locazione/affitto nei casi di presentazione cartacea; - contestualmente al versamento dell’imposta che attesta la cessione / risoluzione / proroga del contratto di locazione/affitto nei casi di presentazione telematica. Sanzioni La mancata o errata comunicazione dei dati catastali “è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro” e quindi è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. Scadenzario Come di consueto, un apposito Decreto ha disposto la c.d. “Proroga di Ferragosto”, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti tra l'1 e il 20.8.2010, possono essere effettuati entro giovedì 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga si estende anche agli “adempimenti fiscali” in scadenza nel medesimo periodo, tra i quali l’invio dei modd. 770, del mod. TR per la richiesta di compensazione/rimborso del credito IVA trimestrale e della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di luglio 2010. La proroga non riguarda i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, il cui termine di versamento delle imposte derivanti dai modd. UNICO/IRAP 2010 (con la maggiorazione dello 0,40%) rimane fissato al 5 agosto. Giovedì 5 MOD.UNICO 2010 PERSONE FISICHE - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: • IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010); • addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2009); • addizionale comunale all’IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%); • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010). MOD.UNICO 2010 SOCIETA' DI PERSONE - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie. MOD.UNICO 2010 SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); • Imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie. MOD.IRAP 2010 - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE Versamento dell’IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. STUDI DI SETTORE - ADEGUAMENTO Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2009 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). DIRITTO ANNUALE CCIAA - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2010 (codice tributo 3850). RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA - SOGGETTI PER I QUALI SONO ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE • Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% della seconda rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d’impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824); • Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% della seconda rata dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l’affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione. Venerdì 20 MOD.770/2010 SEMPLIFICATO Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2009. MOD.770/2010 ORDINARIO Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2009. IVA - CREDITO TRIMESTRALE Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR 2009. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE • Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). IVA - DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio. IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto). IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). IRPEF - ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). INPS - DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio. INPS - GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). INPS - CONTRIBUTI IVS Versamento della 2° rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. MOD.UNICO 2010 / MOD.IRAP 2010 - SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 29.6.2010 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a: • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); • IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010). ENASARCO - VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre. Mercoledì 25 IVA COMUNITARIA - ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Martedì 31 INPS - DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. IVA - ELENCHI BLACK LIST MENSILI Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di luglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||