La Legge Finanziaria 2017, nella sua versione attuale, all’articolo 5 prevede che dall’anno 2017 le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata determinino il reddito in base al criterio “per cassa” anziché “per competenza”.
La novità riguarda esclusivamente le imprese, in quanto i professionisti già determinano il proprio reddito applicando il criterio “per cassa”.
Chi adotta la contabilità semplificata
Le imprese possono adottare il sistema di contabilità semplificata a condizione di non superare determinati limiti di ricavi durante l’anno.
I limiti massimi di ricavi per poter adottare la contabilità semplificata sono i seguenti:
- imprese che effettuano prestazioni di servizi: € 400.000,00
- imprese che svolgono altre attività: € 700.000,00
Nel caso in cui le imprese svolgano contemporaneamente sia attività di prestazioni di servizi che altre attività occorre fare la seguente distinzione:
- se i ricavi delle diverse attività non sono distintamente annotati, si fa riferimento al limite di € 700.000,00
- se i ricavi delle atti esercitate sono distintamente annotati, si fa riferimento ai ricavi dell’attività prevalente e quindi se l’attività prevalente è quella:
- di prestazione di servizi, il limite di ricavi è di € 400.000,00
- diversa da quella di prestazione di servizi, i limite di ricavi è di € 700.000,00
Come si calcolerà il reddito dell’impresa
A partire dall’anno 2017 il reddito delle imprese in contabilità semplificata sarà pari alla differenza tra:
- ricavi e altri proventi percepiti (vale a dire “incassati” nell’anno)
- spese sostenute (cioè “pagate” nell’anno)
All’importo risultante dalla differenza di cui sopra occorre:
- aggiungere
- l’autoconsumo personale dell’imprenditore
- le plusvalenze e sopravvenienze attive
- sottrarre
- le minusvalenze e sopravvenienze passive
- le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali
- le perdite di beni beni strumentali
- le perdite su crediti
- l’accantonamento TFR
- le deduzioni forfettario riconosciute ai rappresentanti di commercio, ai ristoratori ed albergatori, agli autotrasportatori
- la deduzione forfettaria riconosciuta ai distributori di carburante
Con il nuovo criterio “per cassa”, nella determinazione del reddito delle imprese non rilevano più le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Anche per determinare la base imponibile IRAP si utilizzerà lo stesso principio “per cassa” adottato per il calcolo del reddito d’impresa.
Quali registri contabili occorre adottare
E’ stato previsto (come già stabilito per i professionisti) che le imprese in contabilità semplificata debbano adottare, in aggiunta ai registri IVA, anche i registri degli incassi e dei pagamenti.
Su tali registri le imprese devono annotare gli importi incassati o spesi e gli estremi del cliente / fornitore oltre che della relativa fattura.
In alternativa è consentito tenere i soli registri IVA a condizione che su tali registri:
- vengano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA (quali ad esempio gli stipendi del personale dipendente ed altri costi)
- venga riportato, anziché le singole annotazioni di incasso e di pagamento, l’importo complessivo dei mancati incassi e/o pagamenti con l’indicazione della fattura di riferimento
Le alternative al criterio “per cassa”
Le imprese che non intendono applicare il nuovo criterio di determinazione del reddito con il criterio “per cassa” hanno la possibilità di optare per il regime ordinario, applicando la contabilità ordinaria.
L’eventuale scelta di passare dal regime semplificato al regime ordinario è vincolante per un anno.
Trascorso l’anno, l’impresa che volesse ritornare alla tenuta della contabilità semplificata può tranquillamente farlo.
Conclusioni
L’adozione del criterio “di cassa” anche per le imprese in contabilità semplificata è sicuramente una rivoluzione per le piccole imprese.
Potrà trarne vantaggio soprattutto l’impresa che concede ai propri clienti delle significative dilazioni di pagamento, avendo in tal modo la certezza di versare le imposte calcolate sul reddito effettivamente disponibile.
Viceversa altre imprese, quali ad esempio gli esercenti od i commercianti al dettaglio, per le quali l’incasso dei propri corrispettivi è pressoché immediato, non ne trarranno particolari vantaggi.

