E’ stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (cosiddetto “spesometro”).
La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.
Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevuto di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo, devono essere comunicati i dati per singola fattura.
Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
- i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario.
I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio) non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.
Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:
- anno di riferimento
- numero della fattura
- base imponibile
- aliquota
- imposta
- tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta non è stata indicata in fattura, indicando il relativo codice.

