Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio, è opportuno verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Controllo periodicità IVA
Ricordo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto coloro che hanno rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Controllo regime contabile
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
