Il Decreto Cura Italia ha istituito un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, da calcolare sul canone del mese di marzo 2020, purché relativo a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il successivo Decreto Rilancio ha esteso il credito d’imposta, oltre che ai soggetti esercenti attività d’impresa, anche ai professionisti ed ha stabilito che il credito d’imposta riguardasse i canoni di locazione, di leasing o di concessione d’immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività imprenditoriali o professionali riferiti non solo a marzo, ma anche ai mesi di aprile e maggio.
A seguire il Decreto Agosto ha aggiunto anche il mese di giugno per tutti i soggetti interessati e ha inserito il mese di luglio solo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.
Recentemente, con il Decreto Ristori le imprese, la cui attività è rimasta sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, hanno diritto al credito d’imposta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
In ultimo, il Decreto Ristori-bis ha esteso il credito d’imposta. già concesso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche alle attività sospese per effetto del D.P.C.M. 3 novembre 2020.
A chi spetta il bonus affitti
Il credito d’imposta sugli affitti è destinato a:
- ditte individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono redditi d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato (regime forfettario, semplificato, ordinario o agricolo su base catastale);
- SRL, SPA e società cooperative;
- stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- professionisti e associazioni tra professionisti.
Per avere diritto al bonus affitti è necessario che:
- per l’anno 2019 non abbiano dichiarato ricavi o compensi d’importo superiore a cinque milioni di euro;
- si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, di almeno il cinquanta per cento, rispetto allo stesso mese del 2019
Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
Non si tiene conto del volume dei ricavi dell’anno 2019, che può pertanto essere d’importo superiore a cinque milioni di euro, per le seguenti attività:
- strutture alberghiere e agrituristiche;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;
- strutture termali;
- tutte le attività rimaste sospese, di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e di cui all’Allegato 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).
In caso di enti non commerciali nel determinare il limite dei ricavi devono essere considerati solo i ricavi che rilevano ai fini IRES. Sono quindi esclusi i ricavi che derivano dalle attività istituzionali.
Diminuzione del fatturato del 50%
La condizione della diminuzione del fatturato non è richiesta (e quindi il bonus è spettante) in caso di:
- soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di un Comune calamitato nel quale lo stato di emergenza fosse ancora in corso alla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19 (31 gennaio 2020).
In caso di affitto d’azienda, la verifica della riduzione del fatturato va effettuata da chi ha ricevuto l’azienda in affitto, confrontando il fatturato dei singoli mesi con gli stessi mesi dell’anno precedente, anche nel caso in cui nei rispettivi mesi del 2019 l’attività fosse gestita da chi ha concesso l’azienda in affitto.
Quali sono le spese agevolate
Il credito d’imposta sugli affitti si applica sui canoni di locazione, di leasing o di concessione d’immobili, di qualsiasi categoria catastale, destinati allo svolgimento delle seguenti attività:
- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- d’interesse turistico.
I canoni di locazione, di leasing o di concessione che danno diritto al bonus affitti sono quelli relativi ai seguenti mesi:
- marzo, aprile, maggio e giugno per tutti i soggetti beneficiari;
- aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale;
- ottobre, novembre e dicembre:
- per le attività rimaste sospese, di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (vedi elenco a fondo pagina);
- per le attività rimaste sospese, di cui all’Allegato 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (vedi elenco a fondo pagina) con sede nelle cosiddette “zone rosse”
- per le agenzie di viaggio e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12) con sede nelle cosiddette “zone rosse”
Casi particolari
In caso di attività esente da Iva (ad esempio, studio medico) l’importo del canone va considerato includendo anche l’Iva indetraibile a seguito di pro-rata.
La norma fa riferimento agli immobili (e non agli edifici); si ritiene pertanto che il canone di affitto di azienda pagato da un distributore di carburanti (comprendente anche l’area, che è un immobile ma non un edificio) possa usufruire del credito d’imposta.
Come si calcola il bonus affitti
Il credito d’imposta è determinato come segue:
- 60% del canone di locazione versato;
- 30% del canone in caso di affitto d’azienda o contratti a prestazioni complesse (ad esempio il coworking) che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Strutture turistico-ricettive
Per alberghi e strutture turistico-ricettive la percentuale del 30% è elevata al 50% in caso di affitto d’azienda ma solo per i canoni riferiti ai mesi da luglio a dicembre 2020.
Se per la stessa struttura turistico-ricettiva sono stati stipulati due contratti distinti – uno relativo alla locazione dell’immobile e uno riferito all’affitto d’azienda – il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.
Come si utilizza il bonus affitti
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo dopo aver effettuato il pagamento del canone del mese (o del periodo) a cui si riferisce; l’utilizzo del credito può avvenire dal giorno successivo all’avvenuto pagamento del canone.
Il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui il canone per l’affitto d’azienda sia stato corrisposto integralmente in via anticipata, all’atto della stipula del contratto stesso (ad esempio, canoni pagati interamente nel 2019).
Vi sono diverse modalità di utilizzo del credito d’imposta che può essere utilizzato:
- in compensazione sul modello F24, cioè a diminuzione di tasse e contributi dovuti;
- nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene pagato il relativo canone;
- cedendolo al locatore (proprietario dei muri) o ad altri soggetti comprese le banche.
Utilizzo in compensazione
Per l’utilizzo in compensazione sul modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- codice tributo 6914 per credito d’imposta per locazione negozi e botteghe (istituito con il Decreto Cura Italia e riferito al solo mese di marzo);
- credito d’imposta per locazione immobili a uso non abitativo:
- codice tributo 6920 per credito d’imposta del 60%
- codice tributo 6931 per credito d’imposta del 30% su affitto azienda
Nel caso di utilizzo in compensazione non è richiesta l’apposizione del visto di conformità, pertanto la problematica del limite dei 5.000 euro non impedisce la compensazione.
Cessione del credito d’imposta a terzi
Nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore è consentito utilizzare l’ammontare del credito stesso come sconto sul pagamento dei relativi canoni, a condizione che, in tale caso, avvenga il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito d’imposta: occorre cioè dimostrare di aver pagato il quaranta per cento del canone di locazione al proprietario dei muri.
Utilizzo di credito inesistente
In caso di utilizzo del credito d’imposta, ove non esistente, si applica la sanzione del 100%.
Qualora il contribuente abbia utilizzato il bonus affitti inesistente, può procedere volontariamente alla restituzione utilizzando il ravvedimento operoso, applicando cioè le sanzioni ridotte.
Oltre alla sanzione occorre versare anche gli interessi al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo.
