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Niente più contributi Inps per i soci non lavoratori di SRL

Lavoro e Previdenza
Contributi INPS soci SRL

Possiedi una ditta individuale, con una attività di tipo commerciale oppure artigianale?
Sei anche socio in una società di capitali nella quale non svolgi alcuna attività lavorativa?

D’ora in poi non dovrai più versare i contributi previdenziali, oltre che per la tua attività, anche sui redditi derivanti dalla partecipazione nella SRL (società a responsabilità limitata).

Lo ha stabilito (finalmente) la Corte di Appello di L’Aquila con due sentenze: la n. 752 e la n. 774, entrambe datate 25 giugno 2015.

Il caso

La sentenza riguarda la posizione di un contribuente che:

  • svolgeva la sua attività commerciale ed era iscritto alla Gestione IVS dei commercianti
  • era anche socio in una SRL, nella quale non prestava alcuna attività lavorativa

Il commerciante in questione ha versato i contributi previdenziali all’INPS tenendo conto solamente dei redditi d’impresa della propria ditta e non anche del reddito derivante dalla sua partecipazione nella SRL.

La posizione dell’INPS

L’INPS ha ritenuto insufficienti i contributi versati dal commerciante sulla base di quanto previsto dalla propria Circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

In tale Circolare l’INPS sosteneva che, nel caso in questione, la base imponibile su cui conteggiare i contributi previdenziali fosse composta sia dal reddito della ditta individuale (che è un reddito qualificato come “reddito d’impresa”) che da quello di partecipazione nella SRL (che è un reddito qualificato come “reddito di capitale”).

La decisione della Corte di Appello

I Giudici hanno stabilito non corretta la posizione dell’INPS in quanto la norma di legge (cioè l’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384 del 1992) prevede l’inserimento nella base imponibile contributiva dei “redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”.

Le considerazioni svolte nella sentenza sono queste:

  • il reddito di partecipazione nella SRL, essendo qualificato come “reddito di capitale” non può essere assimilato ai “redditi d’impresa” a cui fa riferimento la norma di legge
  • solo i redditi di partecipazione nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati reddito d’impresa; quindi la semplice partecipazione non lavorativa in una SRL non può essere considerata reddito d’impresa
  • “il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente …”

Gli effetti della sentenza

I probabili effetti delle sentenze saranno i  seguenti:

  • chi, trovandosi nella medesima situazione del commerciante in questione, ha versato sino ad ora i contributi previdenziali conteggiandoli sia sul reddito della propria attività che sul reddito di partecipazione in una SRL, potrà presentare una istanza di rimborso all’INPS, per i contributi indebitamente versati
  • tutti coloro che si trovano nella stessa casistica del commerciante in questione, potranno determinare i contributi dovuti senza considerare la quota di reddito di partecipazione nella SRL

Conclusioni

Continua il costante impegno svolto dall’INPS nel cercare di ampliare la base imponibile onde poter incamerare sempre più contributi previdenziali.

Ciononostante, in rare occasioni, come questa, si assiste alla conferma di importanti concetti che definirei “di buon senso”, quale quello per cui i contributi previdenziali vanno versati solo ed esclusivamente in seguito allo svolgimento di un’attività lavorativa.

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