Il regime forfettario, introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, è riservato alle persone fisiche, sia imprenditori che professionisti, che rispettano precisi requisiti.
Questo regime sostituisce i precedenti regimi delle “nuove iniziative produttive” e dei “contribuenti minimi” e costituisce, pertanto, l’unico regime agevolato in vigore dal 2016.
Le modifiche in vigore dal 2016
Come già indicato in questo articolo, sono state introdotte delle modifiche dalla Legge di Stabilità 2016 con i commi da 111 a 113 dell’unico articolo, tendenti a rendere più conveniente l’applicazione del regime forfettario. Sono stati infatti ritoccati verso l’alto i precedenti limiti di ricavi (o compensi) che costituiscono uno dei requisiti più importanti per poter accedere al regime forfettario.
Chi può utilizzare il regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che svolgono, in forma autonoma:
- un’attività di impresa, oppure
- un’attività professionale
Anche le imprese individuali che svolgono la loro attività sotto forma di impresa familiare possono usufruire del regime forfettario.
Quali sono le condizioni da rispettare
Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche, imprenditori o professionisti, che nell’anno precedente presentano questi requisiti:
- ricavi (o compensi) non superiori a quelli indicati in questa Tabella , in base al codice di attività di appartenenza della propria attività;
- spese sostenute per lavoratori, per un totale annuo non superiore a 5.000 euro lordi. Sono da conteggiare le spese per lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio e associazione in partecipazione;
- costo totale dei beni strumentali non superiore a 20.000 euro, alla data del 31/12, tenendo conto che:
- non rilevano i beni strumentali di costo non superiore a 516,46 euro e i beni immobili
- i beni ad uso promiscuo, quali l’autovettura o il telefono cellulare, si considerano al 50%
- per i beni in leasing si considera il costo sostenuto dalla società di leasing
- per i beni in locazione (o in comodato) si considera il loro valore normale
Pertanto, per coloro che erano già in attività nel 2015, per poter accedere al nuovo regime forfettario dal 2016 occorre fare riferimento ai valori dell’anno 2015 .
Chi è escluso
Il regime forfettario non può essere applicato da coloro che:
- utilizzano regimi speciali IVA (come, ad esempio, in agricoltura, nell’editoria, nelle agenzie di viaggio, nelle tabaccherie ed altre attività)
- utilizzano regimi forfettari di calcolo del reddito (come alcune attività agricole, di allevamento, di agriturismo, ecc.)
- non risiedono in Italia, salvo il caso in cui producano in Italia almeno il 75% del loro reddito
- si occupano prevalentemente di vendita di fabbricati, porzioni di fabbricati e di terreni edificabili, oppure di mezzi di trasporto nuovi verso clienti dell’Unione Europea
- oltre all’esercizio dell’attività, partecipano come soci o associati a società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti (cioè con reddito attribuito, per opzione, ai soci)
- nell’anno precedente hanno avuto redditi da lavoro dipendente o assimilati, incluso i redditi da pensione, per un importo superiore a 30.000 euro
Conseguenze
Come hai potuto constatare, prima di decidere l’applicazione del regime forfettario, è necessaria una attenta analisi per verificare che sussistano tutte le condizioni richieste e che non sia presente alcuna causa di esclusione.
Nelle prossime settimane proseguirò la trattazione di questo importante regime agevolativo, parlando di:
- quali sono le semplificazioni per chi adotta il regime forfettario
- quali imposte deve pagare e come si calcolano
- quale sconto è previsto sui contributi previdenziali
- quale è la situazione per chi era già in attività prima del 2016

