Come avevo anticipato a novembre scorso, debutta dal 2017 l’obbligo di invio telematico trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, da parte di tutti i soggetti titolari di partita IVA.
L’obbligo riguarda i contribuenti:
- con IVA trimestrale, relativamente a ciascun trimestre
- con IVA mensile, relativamente alle tre liquidazioni che compongono il trimestre
Chi deve trasmettere le liquidazioni IVA?
Tutti i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare l’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, tranne nei seguenti casi:
- quando il titolare di partita IVA non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA
- quando il titolare di partita IVA non è tenuto a fare le liquidazioni periodiche IVA
Ecco, quindi, la lista di chi non è tenuto a trasmettere le liquidazioni IVA:
- chi utilizza il regime dei contribuenti minimi
- chi utilizza il regime dei contribuenti forfettari
- chi registra solo operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72
- la ditta individuale che ha affittato l’unica azienda posseduta
- i produttori agricoli esonerati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 34 del DPR 633/72
- chi adotta il regime agevolato per gli enti non commerciali previsto dalla legge 398/1991
- chi non ha effettuato alcuna operazione e non ha crediti di imposta da riportare
Quali dati occorre trasmettere?
I dati contabili da trasmettere dovranno essere i seguenti:
- totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA
- totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA
- IVA esigibile
- IVA detratta
- IVA dovuta o a credito
- Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore ad euro 25,82
- Credito IVA del periodo o dell’anno precedente
- Eventuali ulteriori crediti d’imposta
- Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
- Importo dell’acconto IVA
- Importo dell’IVA da versare
Quando occorre trasmettere le liquidazioni IVA?
Come ho già detto, la scadenza per l’invio delle liquidazioni periodiche IVA è sempre trimestrale.
Pertanto, sia coloro che liquidano l’IVA ogni trimestre, piuttosto che ogni mese, dovranno inviare i dati delle liquidazioni IVA alle seguenti scadenze:
- entro il 31 maggio 2017 si effettua l’invio del 1° trimestre che conterrà la liquidazione IVA del primo trimestre (per i soggetti trimestrali) oppure le liquidazioni IVA dei mesi di gennaio, febbraio e marzo (per i soggetti mensili)
- entro il 18 settembre 2017 si effettua l’invio del 2° trimestre
- entro il 30 novembre 2017 si effettua l’invio del 3° trimestre
- entro il 28 febbraio 2018 si effettua l’invio del 4° trimestre
Sono, come al solito, previste delle sanzioni per chi non effettua la trasmissione o la effettua in ritardo.
Quali controlli farà l’Agenzia Entrate?
L’Agenzia Entrate ha fatto sapere che svolgerà una serie di controlli con l’intento di:
- verificare la corrispondenza tra i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA e quelli forniti con l’invio dello spesometro 2017
- verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA da versare indicato nelle liquidazioni IVA e gli effettivi versamenti
A seguito di questi controlli potranno verificarsi le seguenti tre ipotesi:
- i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA corrispondono a quelli forniti con l’invio dello spesometro 2017; in questo caso non verrà inviata nessuna segnalazione
- i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA non corrispondono a quelli forniti con l’invio dello spesometro 2017; in questo caso, oltre a poter fornire gli eventuali chiarimenti utili, il titolare di partita IVA potrà regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso
- i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA non corrispondono con i versamenti effettuati (in caso di debito IVA); in questo caso il titolare di partita IVA potrà regolarizzare l’omesso o l’insufficiente versamento IVA mediante il ravvedimento operoso

