Spesometro e liquidazioni IVA da inviare ogni 3 mesi

Nuovi obblighi 2017

Ogni 3 mesi spesometro e liquidazioni IVA

Spesometro e liquidazione IVA da inviare ogni 3 mesi
© barbacane / Fotolia

Nel Decreto Legge n. 193/2016, cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2017” è stato stabilito che, a partire dal 2017, tutte le imprese ed i professionisti dovranno trasmettere ogni tre mesi all’Agenzia delle Entrate lo spesometro e le liquidazioni IVA periodiche.

L’Agenzia Entrate potrà verificare in tempi brevissimi eventuali incongruenze tra i dati comunicati con lo spesometro ed inoltre conoscere se al debito IVA è seguito il relativo pagamento dell’imposta.

Siamo in presenza di un adempimento già esistente, come l’invio dello spesometro, che da una periodicità annuale passa ad un invio trimestrale ed inoltre di un adempimento del tutto nuovo, quale l’invio delle liquidazioni Iva, sempre ogni tre mesi.

La tanto sbandierata “semplificazione” fiscale si allontana sempre più, mentre i titolari di partiva IVA dovranno sobbarcarsi oneri e costi aggiuntivi, rispetto al passato.

Va detto anche che, a seguito dei nuovi obblighi, dal prossimo anno saranno soppressi:

  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione e noleggio
  • i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute
  • la comunicazione cosiddetta “black list”

Lo spesometro trimestrale

La periodicità di invio dei dati delle fatture emesse, degli acquisti, delle bollette doganali e delle note di variazione passa da annuale a trimestrale.

Al momento nessun soggetto titolare di partita IVA risulta esonerato da tale obbligo.

Lo spesometro trimestrale dovrà essere inviato telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Ad esempio, lo spesometro relativo al primo trimestre del 2017 dovrà essere inviato entro il prossimo 31 maggio 2017.

I dati da comunicare aumentano rispetto al passato e riguardano:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  • la data ed il numero della fattura
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’Iva
  • il tipo di operazione

L’invio trimestrale delle liquidazioni IVA

Trattasi di un obbligo che non esisteva in precedenza e consiste nell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia per i mensili che per i trimestrali.

L’Agenzia delle Entrate giustifica l’introduzione di questo nuovo adempimento in quanto consente “il monitoraggio nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”.

L’invio della comunicazione trimestrale va effettuato anche se la liquidazione IVA presenta un credito oppure è con saldo zero.

Non sono tenuti ad effettuare la nuova comunicazione:

  1. coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, quali i soggetti che effettuano solo operazioni esenti, ed altri ancora;
  2. coloro che non sono tenuti all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche, come i soggetti minimi e forfettari

Come per lo spesometro trimestrale, l’invio delle liquidazioni IVA va effettuato in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.