Febbraio 2023

SOMMARIO


Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

La legge prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti a IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano d’importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi >€ 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, comma 7 e 8, DPR 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10, DPR 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Artt. 41, 42 e 58, DL 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), DPR 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment Art. 17-ter, DPR 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter, DPR 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 46, DL 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, DPR 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale Imposta di bollo € 2,00

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Le novità del regime forfettario

Il regime forfetario ha subito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023, che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:

  1. la misura del limite di ricavi o compensi;
  2. la procedura di uscita dal regime in caso di superamento del limite.

È stato elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro.

Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti.

Si ricorda in tal senso che non possono adottare il nuovo regime agevolato le persone fisiche che:

  1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. non sono residenti in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito);
  3. effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi;
  4. contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari ovvero in s.r.l. o associazioni in partecipazione;
  5. esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
  6. nel periodo d’imposta precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione d’importo superiore a 30.000 euro.

Per il 2023 l’accesso al regime forfetario è possibile per le persone fisiche in attività al 31 dicembre 2022, a condizione che ne sussistano le condizioni e che nel 2022 non abbiano conseguito ricavi o compensi maggiori di 85.000 euro.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il limite dei ricavi/compensi supera la soglia di 85.000 euro (nella valutazione si applica il principio di cassa) e/o si verifica una delle condizioni sopra riportate.

Ma, come anticipato, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una importante novità: dal 2023 viene prevista la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. In questa ipotesi nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi supera il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con modalità ordinaria (con i criteri della contabilità semplificata). Pertanto, a seguito di tale novità, in caso di ricavi/compensi di ammontare:

  • compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo;
  • superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dal periodo d’imposta in corso.

L’IVA relativa è dovuta a partire dalle operazioni (es. fattura) che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.

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Slitta al 2024 l’invio mensile dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato i termini di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2023, stabilendo che la trasmissione dei suddetti dati continui ad avvenire con cadenza semestrale, come per l’anno 2022, e non mensile come era invece stabilito dalla normativa in vigore ante modifica.
La trasmissione dei dati relativi al 2023 dovrà essere effettuata:

  • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
  • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

L’invio dei dati avverrà entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria si sottolinea che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24 ed è quindi possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna (anche in tempo reale).

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