Luglio 2022

SOMMARIO


Decreto “Semplificazioni fiscali”: come cambia il calendario fiscale

Il decreto “Semplificazioni fiscali” prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata” per i bilanci delle micro-imprese.
Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto “Semplificazioni” ha previsto le seguenti novità:

  • per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;
  • in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) dovranno essere presentati all’Agenzia delle Dogane, per via telematica entro il mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione d’interessi e sanzioni:
    a. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
    b. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  • il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’imposta 2021;
  • infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni d’imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

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Prorogata al 30 novembre l’Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.
Con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione della predetta Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

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Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema d’Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. “esterometro”).
Il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché d’importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

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Anomalie ISA triennio 2018-2020 nel cassetto fiscale del contribuente

L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, o dei loro intermediari, elementi e informazioni riferibili agli stessi contribuenti.
L’intento è quello d’introdurre nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così la possibilità al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Con lo stesso provvedimento sono approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate, per il triennio 2018-2019-2020ulteriori tipologie d’irregolarità nei dati ISA, che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti.

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Rinnovato il portale incentivi.gov.it

Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l’obiettivo dell’operazione è “far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni”.
Il portale è accessibile al seguente link: https://www.incentivi.gov.it/it

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Bonus psicologo: pronte le regole per accedere al contributo

Il Ministero della Salute ha stabilito le modalità di presentazione della domanda, l’entità del contributo e i requisiti, anche reddituali, per l’assegnazione nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza Covid, per il sostenimento delle spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. bonus psicologo).
Il decreto prevede in particolare che:

  • il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP) e autenticati nella piattaforma INPS;
  • il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Specifiche disposizioni sono previste per sostenere le persone con ISEE più basso;
  • INPS e Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno comunicare tramite il proprio sito internet la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro il quale presentare la domanda;
  • la richiesta del beneficio sarà presentata in modalità telematica all’INPS.

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