SOMMARIO
- Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
- Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
- Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
- Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio.
Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi.
Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.
Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026.
L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.
Il decreto “Correttivo” ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10).
Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024:
- +10% per un ISA pari a 10,
- +15% per un ISA tra 9 e meno di 10,
- e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9.
Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali.
L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio.
Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026.
È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024.
Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%).
Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%.
Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026.
L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta.
Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi.
Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa.
Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni.
La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis.
La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie.
L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028.
L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi.
Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.
Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni.
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.
Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP).
Sono invece escluse le imprese agricole, in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato.
L’obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.
Le scadenze per l’attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell’impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:
- imprese di medie dimensioni: entro il 1° ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
- piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
- grandi imprese: l’obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.
Per ora, l’unica sanzione prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l’esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.
Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.
Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha chiarito l’ampliamento dell’ambito di applicazione del bonus asilo nido.
In base alle modifiche introdotte dall’art. 6-bis del D.L. n. 95/2025, ora il contributo non è più limitato solo agli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estende a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal D.Lgs. n. 65/2017.
Ciò significa che il bonus può essere richiesto anche per la frequenza di micronidi, “sezioni primavera”, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano autorizzate dalle regioni o dagli enti locali.
Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi puramente ricreativi.
La circolare INPS introduce un’altra importante novità a partire dal 1° gennaio 2026: le domande accolte avranno effetto anche per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni.
Negli anni successivi al primo, sarà sufficiente che i richiedenti accedano al servizio telematico per confermare le mensilità richieste e allegare la prova di almeno un pagamento.
Per i nidi pubblici con pagamento posticipato, basterà l’attestazione di iscrizione.
Per il supporto domiciliare, invece, sarà necessario presentare ogni anno un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità di frequenza a causa di una grave patologia.
L’INPS ha già comunicato alle proprie sedi territoriali di riesaminare le domande precedentemente respinte in base alle nuove regole.
Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (in G.U. Serie Generale n. 208 dell’8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri.
Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:
- persone fisiche: residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L’incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell’ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
- microimprese: con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L’incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato.
Inoltre, l’acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi.
L’incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione.
I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.