Professionisti esclusi dallo "split payment" dal 14 luglio 2018

Il cosiddetto “Decreto Dignità” ha stabilito che, a partire dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018, lo “split payment” non è più applicabile alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di acconto.

L’obbligo dell’applicazione dello “split payment” da parte dei professionisti era stato introdotto a partire dallo scorso 1° luglio 2017 (vedi circolare del 28 giugno 2017).

Cos’è lo split payment (o scissione dei pagamenti)

E’ un meccanismo mediante il quale i soggetti IVA (ora solo imprese e non più professionisti) che vendono beni o prestano servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione indicano sulla fattura l’importo dell’IVA dovuta, ma incassano dalla P.A. esclusivamente l’importo imponibile.

Di conseguenza i fornitori della P.A. (imprese) non versano l’IVA all’Erario, in quanto tale IVA viene trattenuta e versata direttamente dal proprio cliente P.A.

Quali sono i soggetti verso cui si applica lo split payment

I clienti, destinatari del meccanismo dello “split payment”, sono i seguenti:

  • Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT
  • Autorità indipendenti
  • Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica
  • Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
  • Società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni
  • Società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società
  • Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana

Cosa cambia ora per i professionisti

A partire dal 14 luglio 2018, quando il professionista effettua prestazioni verso uno dei soggetti di cui sopra (P.A. e/o altre società) dovrà:

  1. emettere regolare fattura (in alcuni casi fattura elettronica)
  2. indicare sia l’importo imponibile che l’IVA calcolata
  3. non inserire più sulla fattura l’annotazione “split payment” (o scissione dei pagamenti)

Cosa succede agli agenti ed ai mediatori

Nulla cambia invece per gli agenti ed i mediatori, nei confronti dei quali era stato introdotto l’obbligo di applicazione dello stesso meccanismo lo scorso 1° luglio 2017 (unitamente ai professionisti).

Per costoro continua ad applicarsi lo “split payment” come avvenuto dal mese di luglio dello scorso anno.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.