Novembre 2022

SOMMARIO


Dal 2 novembre 2022 al via le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti

I nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2 potranno essere prenotati dalle ore 10:00 del 2 novembre direttamente sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it.

A ricordarlo il Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.

Le novità riguardano principalmente i cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro, che potranno beneficiare, per il 2022, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in.

Per questa categoria di soggetti gli incentivi sono ripartiti come segue:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Gli incentivi spettano anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:

  • fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

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Il modello semplificato per l’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione semplificata del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.

L’introduzione della nuova casella “ES” nel frontespizio del nuovo modello permette ai contribuenti che dichiarino di rispettare determinate condizioni di evitare di compilare il quadro A, e quindi di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti fruiti.

La semplificazione del modello di autocertificazione degli aiuti Covid, che prevede la possibilità di evitare la compilazione del quadro A del modello di dichiarazione, comporta per gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato nel corso del 2021, l’obbligo alla compilazione del rigo RS401 del modello Redditi 2022.

La semplificazione, consistente quindi nella possibilità di non fornire il dettaglio degli aiuti nel quadro A, non opera nel caso di aiuti IMU. Pertanto, sia che l’autodichiarazione venga presentata in forma “estesa” (ovvero con quadro A compilato) per obbligo, o anche su base volontaria, sia che venga presentata in forma “abbreviata”, per quanto riguarda gli aiuti IMU nulla cambia: è necessario indicarli analiticamente nel quadro A, e compilare il quadro C.

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato è consentita a partire dal 27 ottobre 2022, mentre la dichiarazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Qualora l’autodichiarazione sia già stata inviata utilizzando il modello precedente, non occorre ripresentare il modello nella nuova versione.

Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere presentata:

  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

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La fine del regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi

Il 31 dicembre 2022 si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

La tassazione in capo ai soci può variare in rapporto:

  • all’anno di formazione delle riserve;
  • alla situazione reddituale del socio.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni “qualificate”, è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni “non qualificate”.

Si ricorda che le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La nuova disposizione, introdotta dal 1° gennaio 2018, ha previsto l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura del 26%, a cura del soggetto erogante, sull’intero importo dei dividendi corrisposti.

Secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili.

L’imposta sostitutiva del 26% si applica quindi ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per cui agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, si può applicare la disciplina previgente, al fine di non penalizzare i soci qualificati di società aventi riserve di utili accantonati alla data del 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2023 per tutte le deliberazioni di distribuzioni di utili verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

Si ricorda, in tal senso, che si potrebbe adottare la delibera di distribuzione ed effettuare la materiale erogazione degli utili anche a partire dal 1° gennaio 2023, quando si presume di poter disporre di maggiore liquidità, ma la qualifica di socio qualificato deve essere verificata al momento della distribuzione e non della delibera.

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