L’art. 125 del decreto “Rilancio”, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta non può comunque essere d’importo superiore a 60.000 euro.
Per beneficiarne occorre presentare apposito modello all’Agenzia Entrate per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito, al fine d’individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito d’imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro 5 giorni.
L’invio dell’apposito modello deve avvenire dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- società di capitali (società a responsabilità limitata, ecc.);
- persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo;
- enti non commerciali;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese agevolabili
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione indivuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”:
E’ possibile individuare due categorie di spese:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- quelle sostenute per l’acquisto di:
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese d’installazione;
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese d’installazione.
Spese di sanificazione
Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività – considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all'”acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze) – l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 20/E/2020 precisa che in questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.
Per talune attività le spese di sanificazione, in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, ecc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Sono agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Spese per acquisto dispositivi
Per quanto concerne le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti è stato chiarito che i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
Sono agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
- in compensazione sul modello F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito.
Incarico allo Studio
Nel caso si intenda incaricare lo Studio per la compilazione e l’invio telematico all’Agenzia Entrate del modello per la domanda del credito d’imposta è necessario:
- prelevare la domanda d’incarico
- compilarla seguendo le avvertenze e inviarla allo Studio via email all’indirizzo [email protected]
L’onorario per questa pratica è di 150€.