SOMMARIO
- Indennità di 200 euro per autonomi e professionisti
- Decreto “Aiuti-ter”: le misure per contrastare gli effetti del caro energia
- Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
Indennità di 200 euro per autonomi e professionisti
A partire dal 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, è possibile presentare le istanze finalizzate al conseguimento del “bonus 200 euro autonomi”, ovvero l’indennità destinata a supportare i lavoratori iscritti all’INPS o alle Casse di previdenza nell’emergenza caro bollette.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo al cosiddetto “bonus 200 euro” destinato ai lavoratori autonomi sono diventate operative le misure del decreto “Aiuti”.
Gli aventi diritto possono quindi presentare un’apposita istanza alla gestione previdenziale di riferimento (INPS o Cassa di previdenza), autocertificando il possesso dei necessari requisiti.
Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell’ente cui vengono presentate (quali l’effettiva iscrizione entro la data richiesta dalla norma, e la presenza di almeno un versamento, come meglio precisato nel seguito).
Le istanze verranno effettivamente liquidate sino a che lo stanziamento risulti capiente.
I potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:
- il conseguimento nel 2021 di un reddito non superiore a 35mila euro;
- risultare già iscritto alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 e aver aperto partita IVA – con inizio attività – entro tale data;
- aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18 maggio 2022).
L’indennità non è cumulabile con quella prevista per i dipendenti, altre categorie di lavoratori o percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali.
Il richiedente l’indennità è tenuto a rilasciare le dichiarazioni in merito al rispetto dei predetti requisiti.
La domanda deve essere inoltrata alla gestione cui si è iscritti e, in presenza di duplice iscrizione INPS o Cassa di previdenza, per espressa previsione del decreto attuativo, sarà necessario presentarla esclusivamente all’INPS.
Il decreto attuativo definisce “reddito complessivo” il reddito personale assoggettabile a IRPEF, meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Con apposita circolare l’INPS ha avuto modo di meglio precisare che alla soglia di reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
La domanda deve essere presentata alla gestione di riferimento (INPS o Cassa di previdenza).
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della circolare in commento.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno fare riferimento alle procedure che ciascuna cassa metterà a disposizione dei propri aderenti.
Il possesso dei necessari requisiti dovrà essere autocertificato dal soggetto istante.
La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie o postali del soggetto beneficiario, necessarie per l’accredito dell’indennità.
Per completezza, si ricorda che con il Decreto “Aiuti-ter” è stato previsto l’incremento dell’indennità di ulteriori 150 euro, ma nel rispetto di un diverso limite reddituale per il 2021: non più 35.000 euro, bensì 20.000 euro.
Decreto “Aiuti-ter”: le misura per contrastare gli effetti del caro energia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre è stato pubblicato il Decreto “Aiuti-ter”, con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.
Il Decreto, con i suoi 44 articoli, presenta diverse novità, tra cui un ulteriore pacchetto di misure messe in campo con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia.
Tra queste, l’estensione del riconoscimento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In dettaglio:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese “energivore”) è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese “gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (cd. imprese “non energivore”), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (cd. imprese “non gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Tra gli aiuti si segnalano, dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal decreto “Aiuti”:
- una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti dell’importo di 150 euro, che spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps;
- una tantum automatica di 150 euro, nel mese di novembre, anche per i titolari di trattamenti pensionistici (inclusi pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento), con reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro;
- un bonus di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro. La nuova misura di sostegno rappresenta un’integrazione del primo bonus di 200 euro.
Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l’erogazione delle agevolazioni.
Per il 2022, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti:
- fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. All’incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.