SOMMARIO
- Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
- Green pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
- Decreto sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid
Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
Ha preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il “Piano voucher”, la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce e che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad essere tra le priorità indicate nel PNRR.
Le imprese interessate potranno richiedere un contributo (da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto Voucher Fase II – imprese.
Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, stabilendo alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro. In sintesi:
Dal 1° aprile non è più richiesto il Green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
- consumo di cibo e bevande all’aperto;
- negozi e attività commerciali (centri commerciali);
- uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
- servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.);
- hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- attività sportive outdoor;
- musei;
- sagre e fiere;
- parchi tematici e di divertimento;
- trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass base:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il Green pass rafforzato sarà necessario per l’accesso a:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, ecc.), nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o di tipo FFP2) “in tutti i luoghi al chiuso”. L’obbligo non vige per le abitazioni private (ma vale per i collaboratori domestici).
Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
- l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive.
Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
- personale della scuola;
- personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
- polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.
Decreto Sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid
È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Durante l’iter parlamentare alcune disposizioni fiscali sono state modificate, altre sono state aggiunte. Tra le principali novità introdotte da Camera e Senato, si segnalano le seguenti:
“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” – Disposto un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:
- le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- Le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni;
Attività chiuse – Viene posticipato di un mese, e quindi al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “Decreto Natale” dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Si tratta, in particolare, delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni – In materia di rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni, si prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), possano eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca;
Ammortamenti – Prevista una nuova sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020, con la possibilità di sospensione gli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022;
Tax credit locazioni – Viene esteso alle imprese con codice ATECO 93.11.20 – “Gestione di piscine” del credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
Turismo – Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366 (l0002021123100234an0001ac366a), della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:
- settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019;
- alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
Impatriati – Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
Bonus terme – l buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 2022.
Bonus edilizi – Viene abrogato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13(Decreto “anti-frodi”), contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022 (dl002022022500013). Inoltre:
- in materia edilizia, è stata introdotta una norma secondo la quale, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
- viene prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le comunicazioni relative all’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020;
Dichiarazione precompilata – Slitta dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.