Dicembre 2023

SOMMARIO


La seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui al Codice dell’amministrazione digitale, e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2023, la dichiarazione IMU.

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La proroga secondo acconto IRPEF 2023 per i titolari di partita IVA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dal  D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto “Anticipi”).

La norma prevede, per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023;
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

La circolare ha ribadito che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:

  • titolari di partita IIVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

Rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.

Restano esclusi dalla proroga:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, la circolare precisa che occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi come previsto dal TUIR.

In relazione all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’Amministrazione evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, deve farsi riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse.

Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

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