SOMMARIO
- ATECO 2025: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
- CPB – Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: da quest’anno il modello viaggia anche da solo
- ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale redditi 2024: le condizioni per i benefici
- Consultazione e invio della dichiarazione precompilata
- Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia
ATECO 2025: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Per chi è iscritto al Registro delle Imprese, l’Agenzia ricorda che la variazione dovrà essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica.
Gli altri soggetti dovranno invece utilizzare i modelli:
- AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche);
- AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, …);
- ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).
In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, come indicato nella FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia il 5 marzo 2025.
Inoltre, dal 15 aprile, sul portale https://rettificaateco.registroimprese.it è attivo il servizio per la rettifica gratuita del proprio codice ATECO sulla base della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
In linea generale, a livello camerale, il codice ATECO delle imprese è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
Grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, l’impresa avrà un codice ATECO allineato alle nuove categorie, come da visura camerale.
Tuttavia, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, è possibile modificarlo con quello più adatto all’attività svolta.
In particolare, se nella tabella di corrispondenza “teorica” (tabella di raccordo) il codice ATECO 2022 è riconducibile a più codici ATECO 2025, l’impresa potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti.
CPB – Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: da quest’anno il modello viaggia anche da solo
Il D.Lgs. n.13/2024 ha previsto che, nell’ottica di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni possano accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utile ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.
Il modello deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
La trasmissione dei dati all’Agenzia e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, utilizzando il nuovo modello attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi di professionisti abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
Importante novità di quest’anno è che il modello potrà essere trasmesso anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella dell’adesione al CPB.
ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale redditi 2024: le condizioni per i benefici
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d’imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).
Per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.
L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:
- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità pari almeno a 9, ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Consultazione e invio della dichiarazione precompilata
Dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.
A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi.
Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.
Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025; scadenza al 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.
Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario.
In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti”, poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.
Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico.
Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate.
Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.
Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.
Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato, da 800 euro a 1.000 euro per alunno, a partire dalla dichiarazione del prossimo anno, il limite di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione.
In particolare, possono essere detratti i costi relativi alla mensa scolastica e ai servizi scolastici integrativi, come quelli per l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.
La detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.