Luglio 25

SOMMARIO


Il “Decreto fiscale” proroga il versamento delle imposte per i soggetti ISA al 21 luglio

Il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 sancisce il rinvio dei versamenti tributari e ridisegna il regime di deducibilità delle spese di trasferta.

La misura di maggior rilievo riguarda lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

La data del 30 giugno 2025 viene superata dal differimento al 20 luglio 2025.

Tuttavia, poiché questa data cade di domenica, il termine di versamento viene posticipato al 21 luglio 2025.

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni.

Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Naturalmente, rimane la facoltà di versare entro i successivi 30 giorni, e quindi entro mercoledì 20 agosto, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga interessa un ventaglio significativo di operatori economici, tra cui professionisti e imprese di minori dimensioni soggetti agli ISA, soggetti in regime di vantaggio o forfetario e soci o associati di enti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità.

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Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2025

Nella circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

In particolare, per la “prima casa” la detrazione sale:

  • al 50% (invece del 36%) per le spese sostenute nel 2025
  • e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.

La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.

Nel 2025 continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente.

I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275.

In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps).

La detrazione è infatti riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare ricorda infine che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.

In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

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Le novità del decreto “Correttivo-bis”

Il decreto “Correttivo-bis” (noto anche come “Secondo correttivo”) è una misura normativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, che interviene su diversi aspetti della disciplina tributaria italiana, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale. Il decreto è entrato in vigore dal 13 giugno 2025.

  • Proroga dei coefficienti forfetari – I contribuenti in regime forfetario continueranno ad applicare i coefficienti oggi vigenti.
  • Nuove scadenze fiscali – L’invio della CU per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026, così come il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Conseguentemente a questi rinvii, il modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partiva IVA dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio.
  • Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e trasmissione annuale delle spese sanitarie – Dal 2025 le spese sanitarie saranno trasmesse una sola volta all’anno (e non più semestralmente). Il termine verrà stabilito con DM del MEF. Bloccato definitivamente l’invio allo Sdi delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini (dunque fine delle proroghe e blocco regime).
  • IVA e reverse charge per i forfetari – Il versamento dell’IVA relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfetari sono debitori di imposta va effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile.
  • Sospensione dei termini di 85 giorni – Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate non si applicherà più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid.
  • Concordato Preventivo Biennale (CPB):
    • Esclusione dei forfettari – Terminato l’esperimento 2024, dal 2025 i contribuenti in regime forfetario non potranno più aderire al CPB.
    • Nuove regole per i professionisti associati – I lavoratori autonomi che fanno parte di associazioni o società tra professionisti potranno aderire al CPB solo se anche l’ente collettivo aderirà negli stessi anni.
    • Maggiore imposta sostitutiva – Le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.
    • Proroga dei termini di adesione – Il termine per aderire al CPB viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
    • Ravvedimento speciale – Esteso anche a chi aderisce al CPB per 2025-2026, includendo l’anno d’imposta 2023.
    • L’Agenzia delle Entrate dovrà rendere operativi i software per preparare la proposta CPB entro il 15 aprile di ogni anno.

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Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre

A pochi giorni dalla scadenza, il MIMIT ha comunicato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

Il MIMIT ha però al momento lasciato immodificate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite in precedenza, che avevano generato il caos che ha visto diverse CCIAA operare con modalità in contrasto tra loro e con grave disagio per le imprese e gli operatori del settore.

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