Gennaio 2023

Le novità della Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 è stata approvata definitivamente il 29 dicembre 2022 dal Senato, e ora è ufficiale.

La riforma prevede alcune modifiche alle regole fiscali, come l’aumento del limite di reddito o compensi che determina l’accesso o la permanenza nel regime forfetario, da 65.000 a 85.000 euro.

Inoltre, aumenta il limite di reddito sotto il quale le imprese possono utilizzare il regime di contabilità semplificata, e vengono introdotte alcune restrizioni per quanto riguarda l’utilizzo del “ravvedimento speciale” per le dichiarazioni fiscali omesse.

Ci sono anche alcune modifiche al bonus del 110% per l’efficienza energetica, e al tetto di spesa per il bonus mobili ed elettrodomestici.

Ecco una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.


Regime forfettario

Il limite di reddito o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro. Questo nuovo limite sarà in vigore a partire dal 2023. Se in un anno il reddito o i compensi superano i 100.000 euro, il regime forfetario cessa e il reddito viene calcolato secondo le modalità ordinarie a partire da quello stesso anno. L’IVA sarà dovuta a partire dalle operazioni che hanno causato il superamento del limite.


Limite all’utilizzo del contante

È innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.


Flat tax incrementale

Le persone fisiche che hanno un reddito da impresa o da lavoro autonomo possono scegliere di pagare una flat tax (imposta sostitutiva) al 15% sulla parte del loro reddito che supera il massimo ottenuto negli anni 2020, 2021 e 2022. Questa agevolazione fiscale si applica solo al reddito che non supera 40.000 euro, e c’è una franchigia (esenzione) del 5% che viene tassata normalmente.


Tax credit gas ed energia

Le imprese che hanno forti consumi di energia elettrica (chiamate “energivore”) possono ottenere un credito di imposta nel 1° trimestre 2023 se il loro costo per kWh di energia elettrica, calcolato sulla base del 4° trimestre 2022 e al netto delle tasse e eventuali sussidi, è aumentato del 30% o più rispetto al 4° trimestre 2019. Il credito di imposta è del 45% delle spese per l’energia elettrica utilizzata in questo periodo. Le imprese che hanno contatori di energia elettrica con potenza di 4,5 kW o superiore e che non sono “energivore” possono ottenere un credito di imposta del 35% delle spese per l’energia elettrica utilizzata nel 1° trimestre 2023 se il loro costo per kWh è aumentato del 30% o più rispetto al 4° trimestre 2019.

Le imprese che consumano molto gas naturale potranno ricevere un credito d’imposta del 45% sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo medio del gas naturale sul mercato infragiornaliero (MI-GAS) nel quarto trimestre 2022 è aumentato del 30% o più rispetto al prezzo medio dello stesso trimestre del 2019. Le imprese che non sono “gasivore” potranno ricevere un credito d’imposta del 45% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo medio del gas naturale sul mercato infragiornaliero (MI-GAS) nel quarto trimestre 2022 è aumentato del 30% o più rispetto al prezzo medio dello stesso trimestre del 2019.


Oneri generali di sistema

È disposto, per il 1° trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.


IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet

Le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali emesse nelle fatture per i consumi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono soggette all’aliquota IVA del 5%. L’aliquota per le fatture dei servizi di teleriscaldamento nel primo trimestre del 2023 passa dal 22% al 5%, mentre quella per il pellet per tutto il 2023 passa dal 22% al 10%.


Redditi dominicali e agrari

Per l’anno 2023 è prorogato l’articolo 1, comma 44 della legge 11 dicembre 2016, numero 232 (Legge di Stabilità 2017), che prevede che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF.


Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

Viene introdotto un regime facoltativo per affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili delle partecipate estere relative all’esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2022.


Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni

Viene introdotta un’agevolazione per l’assegnazione ai soci di beni di imprese individuali. La base imponibile viene calcolata in base al valore catastale dell’immobile, invece che al valore normale, e viene applicata un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza del 8% (10,5% per le società non operative e 13% se la società utilizza riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta in cambio dell’assegnazione). L’imposta di registro è ridotta al 50% e le imposte ipotecarie e catastali sono fisse. Inoltre, è possibile usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale, a condizione di pagare un’imposta sostitutiva sull’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il loro valore fiscale riconosciuto.


Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni

È introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.


Agevolazioni “prima casa” under 36

Viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal decreto “Sostegni-bis”, che prevede che il Fondo garantisca fino all’80% del capitale per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile (compresi gli oneri accessori) per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) con ISEE non superiore a 40.000 euro l’anno. Vengono inoltre prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni fiscali per l’acquisto e il finanziamento della “prima casa” per i giovani che hanno entrambi i requisiti anagrafici (età inferiore a 36 anni) e economici (ISEE non superiore a 40.000 euro l’anno).


Superbonus 110% e altri bonus

La detrazione del 110% sulle spese sostenute nel 2023 per i lavori condominiali resta valida anche se la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022 (ma entro il 31 dicembre 2022) o per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo è stata presentata dopo il 25 novembre 2022 (ma entro il 31 dicembre 2022). Per ottenere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre e depositato la CILAS entro il 31 dicembre 2022, o aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre e aver depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. Inoltre, il bonus mobili ed elettrodomestici viene prorogato al 50% delle spese (fino a 8.000 euro) per le spese sostenute nel 2023.


Detrazione IVA per acquisto immobili green

È possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari residenziali di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (esclusi gli immobili merce e quelli utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione viene ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.


Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

Viene aumentato l’ammontare dei ricavi per cui le imprese possono usufruire del regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973. Tale regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati e agli enti non commerciali che svolgono un’attività commerciale in modo non prevalente. A partire dal 1° gennaio 2023, il regime viene adottato automaticamente se i ricavi (di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR) non superano: 500.000 euro (prima 400.000) per le imprese che offrono servizi; 800.000 euro (prima 700.000) per le imprese che svolgono altre attività.


Definizione agevolata controlli automatizzati

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto o per i cui avvisi sono stati recapitati successivamente all’entrata in vigore del provvedimento in commento. Tali importi possono essere definiti pagando le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni ridotte al 3% (invece del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Inoltre, è possibile definire agevolatamente le somme derivanti da controlli automatizzati per cui le rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, pagando il debito residuo a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.


Sanatoria irregolarità formali

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, versando una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta interessato in due rate di pari importo (entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024).


Ravvedimento speciale

È possibile regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a patto che le relative violazioni non siano state ancora contestate al momento del versamento del dovuto (in una sola soluzione o alla prima rata), pagando l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.


Definizione agevolata atti di accertamento

È possibile definire gli atti del procedimento di accertamento dell’Agenzia delle Entrate con modalità agevolate, se non ancora impugnati e se i termini per presentare ricorso non sono ancora scaduti, o se notificati entro il 31 marzo 2023. Le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo previsto per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, e per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, o notificati entro il 31 marzo 2023. La stessa riduzione delle sanzioni viene applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Inoltre, è possibile definire in acquiescenza gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, o notificati fino al 31 marzo 2023, con la stessa riduzione delle sanzioni a un diciottesimo. La medesima riduzione delle sanzioni viene applicata anche in caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, pagando gli interessi. Le somme dovute possono essere dilazionate.


Definizione agevolata delle controversie tributarie

Possono essere risolte con modalità agevolate le controversie tributarie in corso, coinvolgendo l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di sanzioni, etc.), pagando un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso è in primo grado, si può pagare il 90% del valore. Se l’Agenzia delle Entrate perde, si può pagare il 40% del valore in primo grado e il 15% in secondo grado.


Conciliazione agevolata

Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti che coinvolgono l’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2023. Si può scegliere tra due opzioni: pagare una somma pari al valore della controversia o firmare un accordo conciliativo fuori udienza. Nel secondo caso, le sanzioni saranno ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori saranno dovuti.


Rinuncia agevolata alle controversie

Vi è la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle Entrate, sia attraverso un accordo conciliativo che attraverso la rinuncia, entro il 30 giugno 2023. In entrambi i casi, vengono pagati l’imposta, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Inoltre, la definizione agevolata delle controversie può avvenire con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, o con il pagamento del 90% del valore della controversia nel caso di ricorso pendente in primo grado, o del 40% o 15% del valore della controversia nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo o secondo grado, rispettivamente.


Regolarizzazione versamenti

È possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento di somme dovute a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come rate successive alla prima di accertamenti con adesione o acquiescenza, avvisi di rettifica e liquidazione, o conciliazioni giudiziali, entro il 31 marzo 2023. Si può pagare in massimo venti rate di pari importo o in una sola volta. In questo modo si può corrispondere solo l’imposta senza sanzioni e interessi.


Annullamento automatico debiti fino a mille euro

La legge prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (inclusi il capitale, gli interessi e le sanzioni) che risalgono ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se sono stati già oggetto di definizioni agevolate precedenti. Ciò vale anche per i debiti degli enti di previdenza privati affidati agli agenti della riscossione.


Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)

È possibile definire in modo agevolato i debiti tributari affidati agli Agenti della riscossione (noti anche come cartelle esattoriali) entro il 30 giugno 2022, con l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive. Inoltre, l’aggio in favore dell’agente della riscossione viene eliminato. Questa opportunità è valida per i debiti che risalgono al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.