La legge di Bilancio 2023 ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.
La disposizione normativa prevede, tra le altre, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti, e lo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Lo “stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro
È previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L’importo viene calcolato al 1° gennaio 2023 ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono stabilire di non applicare lo “stralcio”.
La rottamazione delle cartelle
La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.
L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
I contribuenti interessati devono presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2023.
A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
Nel caso in cui si aderisca alla definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Si tratta quindi di una importante e favorevole occasione per definire le pendenze più critiche, che possono rappresentare un ostacolo a una corretta gestione della propria attività.
La procedura richiede attenzione e vi consigliamo pertanto di contattarci per eventuali ulteriori chiarimenti e per assistervi nella definizione agevolata.