Dicembre 25

SOMMARIO


Interconnessione POS e registratori telematici: le modalità operative

Il quadro normativo relativo alla tracciabilità dei pagamenti e alla certificazione dei corrispettivi si appresta a subire un’ulteriore evoluzione significativa.

La legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto nuovi obblighi per gli esercenti attività di vendita al dettaglio e assimilate, imponendo una piena integrazione e interazione tra i processi di registrazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti dovranno garantire che ogni strumento di pagamento elettronico in uso (dai terminali POS fisici fino alle soluzioni software per i pagamenti digitali) sia costantemente collegato agli strumenti di certificazione fiscale, quali i registratori telematici (RT) o i Server RT.

Gli esercenti non dovranno sostenere costi di adeguamento hardware, poiché l’abbinamento avverrà tramite un apposito servizio web messo a disposizione nell’area riservata del portale istituzionale.

Il fulcro operativo della nuova procedura sarà un servizio web denominato “Gestisci Collegamenti”, che verrà reso disponibile all’interno della sezione “Corrispettivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’operazione potrà essere eseguita direttamente dal contribuente o da un suo intermediario delegato, nel rispetto delle abilitazioni già in essere.

La procedura è stata definita per essere il più semplice possibile. All’accesso, il sistema esporrà i dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico (POS) di cui l’esercente risulta titolare. Questa pre-compilazione è resa possibile grazie alle informazioni che gli operatori finanziari e i prestatori di servizi di pagamento comunicano periodicamente all’Anagrafe Tributaria.

L’esercente, o il suo delegato, dovrà semplicemente associare (collegare) i propri Registratori Telematici attivi agli strumenti di pagamento elettronico elencati.

L’operazione di censimento e collegamento degli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta. Non si tratta, quindi, di un adempimento periodico.

L’obbligo di intervenire nuovamente sul portale sorgerà esclusivamente in caso di variazioni successive, come, ad esempio, l’attivazione di un nuovo terminale POS, la dismissione di uno strumento precedentemente registrato o la sostituzione di un Registratore Telematico.

Il provvedimento del 31 ottobre, concedendo un “extra-time” rispetto al 1° gennaio 2026, definisce come segue i termini per la fase di avvio del nuovo obbligo e per la sua gestione a regime:

  • le nuove funzionalità web “Gestisci Collegamenti” saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026. La data esatta verrà comunicata ufficialmente tramite un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
  • come anticipato, sebbene l’obbligo decorra formalmente dal 1° gennaio 2026, per la registrazione iniziale è previsto un congruo lasso di tempo. Gli esercenti dovranno effettuare il primo collegamento entro 45 giorni dalla data in cui il nuovo servizio web sarà effettivamente reso disponibile (quindi, presumibilmente, entro la metà di aprile 2026).
  • superata la fase di prima applicazione, le regole per la comunicazione delle variazioni (es. attivazione di un nuovo POS) saranno differenti. L’operazione di modifica o di nuovo collegamento dovrà essere eseguita tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione dello strumento.

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Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d’imposta

Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d’imposta; la bozza della legge di Bilancio 2026 introduce significative restrizioni alla procedura di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.

Tali modifiche, destinate a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, comporteranno un notevole inasprimento delle regole per l’utilizzo del modello F24.

Le principali novità sono due:

  1. abbassamento della soglia per il blocco delle compensazioni;
  2. un nuovo divieto di compensazione per il pagamento di contributi INPS e premi INAIL.

La normativa attuale vieta ai contribuenti di utilizzare crediti in compensazione sul modello F24 qualora abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (per i quali i termini di pagamento sono scaduti) per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.

La modifica proposta dimezza tale limite.

Dal 1° gennaio 2026, il divieto di compensazione scatterà per i contribuenti con debiti a ruolo scaduti e non sospesi per importi complessivi superiori a 50.000 euro.

La seconda modifica, di particolare impatto, introduce un nuovo e stringente divieto a partire dal mese di luglio 2026. Da tale data viene vietato l’utilizzo di “crediti di imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte” per il pagamento dei debiti previdenziali e assicurativi.

In termini pratici, i crediti d’imposta derivanti da bonus e agevolazioni (non quindi i crediti IVA, IRES, IRAP, ecc., emergenti dalle dichiarazioni) non potranno più essere utilizzati per pagare:

  • contributi previdenziali INPS (dovuti sia dai titolari di posizione assicurativa, sia dai datori di lavoro o committenti);
  • premi assicurativi INAIL;
  • sanzioni e interessi su tributi e contributi;
  • altre entrate patrimoniali dello Stato (canoni demaniali, concessioni, diritti camerali).

Questo divieto si applicherà non solo al titolare originario del credito, ma anche ai soggetti che lo avessero acquisito tramite trasferimento (ad esempio, a seguito di cessione).

È quest’ultima una novità che, se confermata nella versione definitiva della legge di Bilancio, potrebbe complicare notevolmente la gestione finanziaria delle PMI che vantano crediti d’imposta significativi.

L’impatto si farà sentire soprattutto per le imprese ad alta intensità di lavoro.

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Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari

A partire dall’8 dicembre 2025 entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari.

La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento.

L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

Nuova funzionalità per gli intermediari
Per facilitare il monitoraggio e la gestione delle deleghe, l’Agenzia metterà inoltre a disposizione degli intermediari, nella loro area riservata, un elenco aggiornato con tutte le deleghe ricevute dai clienti, comprensivo delle rispettive scadenze.

In questo modo gli intermediari potranno individuare più facilmente le deleghe in prossimità di scadenza e rinnovarle tramite le procedure attualmente disponibili, utilizzabili fino al 5 dicembre 2025.

Quali servizi è possibile delegare
I contribuenti potranno delegare uno o più servizi tra quelli di seguito elencati:

  • la consultazione del cassetto fiscale delegato;
  • uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
    • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
    • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
    • registrazione dell’indirizzo telematico,
    • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
    • accreditamento e censimento dispositivi;
  • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, …).