SOMMARIO
- L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
- La sospensione feriale dei termini per il 2025
- Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
L’Agenzia delle Entrate si appresta a dare il via ad una nuova fase di comunicazioni ai contribuenti al fine di promuovere la compliance spontanea.
Oggetto di queste comunicazioni saranno le potenziali anomalie o incoerenze riscontrate tra i dati dichiarati dai contribuenti nell’anno 2023 (anno d’imposta 2022) e quelli elaborati attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di risk assessment e ha l’obiettivo di favorire una correzione spontanea da parte dei contribuenti, anticipando eventuali attività di controllo e riducendo il contenzioso tributario.
È importante sottolineare che queste comunicazioni non costituiscono avvisi di accertamento, bensì sollecitazioni alla verifica della propria posizione fiscale.
Le comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni:
- Punteggio ISA inferiore alla soglia di affidabilità: viene segnalato un punteggio ISA che si discosta significativamente dal valore atteso per il settore di attività economica di riferimento, indicando una potenziale minore affidabilità fiscale;
- Incoerenza tra dati ISA e informazioni disponibili: si riscontrano discordanze tra i dati dichiarati nel modello ISA e le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite altre fonti (es. fatturazione elettronica, certificazioni uniche, comunicazioni annuali). Tali incoerenze possono riguardare, ad esempio, ricavi, costi o altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito;
- Anomalie nella compilazione del modello ISA: vengono rilevate omissioni o errori nella compilazione di campi specifici del modello ISA che possono compromettere l’elaborazione corretta dell’indice o la completezza delle informazioni fornite.
I contribuenti che riceveranno la comunicazione sono invitati ad adottare le seguenti misure:
- Analisi approfondita delle anomalie segnalate: è indispensabile procedere a un’accurata verifica dei dati contabili e documentali in proprio possesso, confrontandoli con le specifiche anomalie indicate dall’Agenzia;
- Consulenza professionale: si raccomanda vivamente di consultare il proprio intermediario fiscale (commercialista o consulente del lavoro) per un’analisi tecnica e per la definizione della strategia più opportuna. Il professionista potrà supportare il contribuente nella comprensione delle discrepanze e nella valutazione delle possibili azioni correttive;
- Regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa: qualora le verifiche confermino l’esistenza di errori od omissioni, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa. Tale adempimento permette di sanare la posizione irregolare e, ove applicabile, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative;
- Assenza di azioni in caso di correttezza: nel caso in cui, a seguito di un’attenta disamina, il contribuente ritenga che i dati dichiarati siano corretti e non vi siano anomalie da sanare, non sarà necessaria alcuna azione. Tuttavia, è opportuno mantenere a disposizione tutta la documentazione utile a dimostrare la correttezza della propria posizione in caso di future richieste di chiarimento.
Le comunicazioni saranno rese disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari attraverso i seguenti canali:
- Cassetto fiscale: accesso diretto tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate;
- Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R: in specifici casi, le comunicazioni potranno essere recapitate anche tramite questi mezzi tradizionali.
La sospensione feriale dei termini per il 2025
Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi.
Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.
Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.
Il decreto “Adempimenti” ha poi introdotto altri due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”).
Alcune attività restano però attive nonostante la sospensione.
La circolare n. 9/E/2024 ha chiarito che in caso di urgenze, quali il rischio di prescrizione, notizie di reato, o situazioni legate a procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque intervenire anche nel mese di agosto.
La normativa prevede che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto-31 agosto non incida sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.
Ne consegue che, qualora l’Ufficio, ravvisando ragioni di indifferibilità, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato nel periodo 1° agosto-31 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute inizierà comunque a decorrere dal 4 settembre (a prescindere dalla data di ricezione della stessa avvenuta in agosto).
L’invito, per evitare sorprese, è comunque quello di non perdere di vista le comunicazioni PEC nemmeno nel periodo estivo.
Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
In una FAQ del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche) tramite il prospetto di dettagli spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, in alternativa alla conservazione dei singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.).
A tal fine, è necessario che il prospetto sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il contribuente attesta che il documento corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Naturalmente, resta fermo che qualora la detrazione spettasse unicamente in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione che ne attesti la sussistenza.