SOMMARIO
- La Legge di Bilancio 2026
- La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
- Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
- Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026
- Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%
La Legge di Bilancio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 delinea la manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.
Tra le diverse novità si segnala:
- revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l’accorpamento dei primi due scaglioni già introdotto precedentemente;
- iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base all’investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
- imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni (maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d’impresa;
- famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
- riscossione: prevista una nuova “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione, facilitando la regolarizzazione delle pendenze.
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2023 e a quello precedente.
Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.
Ricordiamo che:
- è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.
Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
Per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di tale regime.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.
Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
- se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
- se si è fatturato nei confronti della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario.
Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario.
Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Verifica dei limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.