Coronavirus - Decreto 8 marzo 2020: nuova "zona rossa" e misure per imprese, lavoro e professioni

E’ entrato in vigore il decreto 8 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone una serie di misure dirette a contrastare la diffusione del virus COVID-19, valide sino al prossimo 3 aprile.

Viene introdotta una serie di misure per tutto il territorio nazionale e nuovi obblighi per la nuova “zona rossa”, che ora comprende tutto il territorio della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Si elencano di seguito le nuove misure limitatamente a quelle relative ad imprese, lavoro e professioni.

Misure per l’intero territorio nazionale

Sono introdotte le seguenti misure:

  • le attività di ristorazione e bar sono ammesse con l’obbligo del gestore di far rispettare la distanza di un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività;
  • la modalità di lavoro agile (anche conosciuta come “smart working”) può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali;
  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • è differita a data da definirsi ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura (compresi cinema e teatro), svolti in luoghi sia pubblici sia privati;
  • sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività;
  • è sospesa l’apertura dei musei e degli altri luoghi ed istituti di cultura.

Misure per la nuova “zona rossa”

Sono introdotte le seguenti misure:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da “comprovate esigenze lavorative (qualora il proprio datore di lavoro non abbia attivato lo smart working) o situazioni di necessità (ad esempio, per una visita medica o per assistere i genitori anziani) oppure spostamenti per motivi di salute;
  • si raccomanda ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (come ad esempio, cinema, teatri, pub, sale giochi e sale scommesse, sale bingo, discoteche e “locali assimilati”). In tali luoghi “è sospesa ogni attività”;
  • le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per garantire “la possibilità del rispetto della distanza” di un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività;
  • le altre attività commerciali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, “tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico”, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività;
  • nello svolgimento di riunioni devono essere adottate modalità di collegamento da remoto “in tutti i casi possibili”;
  • nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (fanno eccezione a tale regola le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari);
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.