Comodato d’uso gratuito ai figli e sconto IMU e TASI: quali le condizioni?

Casa in uso ai figli?

Imu e Tasi, paghi la metà

IMU e TASI le novità 2016
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Le abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ai propri figli hanno diritto, a partire dal nuovo anno, ad una riduzione dell’IMU e della TASI nella misura del 50%. Questa è una delle più importanti novità relative agli immobili, oltre ad altre di cui abbiamo già trattato.

Cos’è il comodato d’uso gratuito

Il comodato d’uso gratuito dell’abitazione, concessa dal proprietario (detto comodante) all’utilizzatore (detto comodatario), è un contratto con il quale viene data in uso una abitazione, senza richiedere il pagamento di alcun canone di affitto.

E’ il caso tipico dei genitori che, quando possiedono un immobile che non utilizzano direttamente, decidono di concederlo in uso gratuito al loro figlio (o figlia).

Il contratto di comodato gratuito può esistere anche in presenza di un semplice accordo verbale.

La novità per il comodato d’uso gratuito

La legge di Stabilità 2016 ha modificato il trattamento che tali immobili hanno, con riferimento alla tassazione locale, cioè per l’IMU e la TASI.

In base alle nuove regole, dal 2016 è concesso un abbattimento del 50% degli importi dovuti per l’IMU e la TASI sulle abitazioni che sono concesse in uso gratuito tra parenti.

Tale sconto di imposta è concesso solo in presenza di una serie di condizioni molto restrittive, senza le quali l’IMU e la TASI sono dovute per l’intero importo.

Per poter usufruire di questa agevolazione occorre che:

  1. il contratto di comodato d’uso gratuito sia stipulato tra parenti di 1° grado, in linea retta: vale a dire tra genitori e figli o viceversa
  2. tale contratto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate
  3. il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e che risieda nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in uso gratuito

Tali condizioni devono sussistere contemporaneamente, per poter usufruire del beneficio dello sconto del 50% dell’IMU e della TASI.

Il beneficio è concesso anche nel caso in cui il proprietario dell’abitazione data in uso gratuito possieda un altro immobile, situato nello stesso Comune in cui si trova quello concesso in comodato, e che risieda in tale immobile come abitazione principale.

Nel caso di cui sopra, il beneficio non spetta se l’abitazione del comodante è considerata di lusso, cioè è tra quelle abitazioni classificate al Catasto con la categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Come fare per avere lo sconto

Nel solo caso in cui sussistano tutte le condizioni sopra elencate, affinché sia concesso lo sconto IMU e TASI, occorre per prima cosa provvedere immediatamente a redigere il contratto di comodato d’uso gratuito.

Se fino ad oggi il contratto poteva considerarsi valido anche in forma verbale, d’ora in poi è obbligatorio procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, salvo rinunciare all’agevolazione prevista.

Occorre pertanto procedere a stipulare il contratto di comodato d’uso gratuito e di seguito:

  • recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate con 2 copie del contratto da registrare
  • portare con sé le copie dei documenti di identità del proprietario (comodante) e dell’utilizzatore (comodatario)
  • apporre una marca da bollo da 16 euro sul contratto
  • compilare il modello 69 necessario per la registrazione
  • portare la copia del modello F23 con cui si è provveduto a versare l’imposta di registro (200 euro)

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.