Per le case e gli altri immobili la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto novità importanti.
Ecco una rassegna dei cambiamenti più rilevanti, con particolare riguardo alle imposte locali e all’imposta sugli immobili esteri.
TASI – Abitazione principale
Non è più dovuta la TASI (la tassa comunale dall’oscuro nome: tassa sui servizi indivisibili) sulle abitazioni principali e le relative pertinenze.
Continuano a pagare la TASI i proprietari di case cosiddette di lusso, cioè che risultano classificate al Catasto con la categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
IMU – Abitazioni date in comodato
Le abitazioni concesse in comodato (cioè date in uso gratuito) devono pagare l’IMU (l’imposta locale sugli immobili) nella misura del 50%, se rispettano alcune condizioni:
- il comodato viene concesso a parenti in linea retta entro il primo grado, che vi risiedono (è il caso dei genitori che concedono la casa gratuitamente ai figli, oppure viceversa)
- occorre stipulare un contratto di comodato e registrarlo all’Agenzia Entrate
- il comodante (cioè chi concede la casa) deve possedere un solo immobile in Italia (quello concesso in comodato) oppure può possederne anche un altro nello stesso Comune, che costituisca la sua residenza
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova la casa concessa in comodato
Chi riceve la casa in comodato (detto comodatario) deve attestare di possedere tali requisiti presentando la denuncia IMU al Comune di residenza.
Sono escluse da questa agevolazione (IMU ridotta alla metà) le case di lusso, cioè quelle classificate al Catasto con la categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
IMU – Terreni agricoli e non coltivati
Cambia nuovamente il criterio con cui è dovuta l’IMU sui terreni agricoli.
Dovranno pagare l’IMU i terreni agricoli situati nei Comuni definiti “non montani” o “parzialmente montani”, mentre nulla è dovuto per i Comuni “montani”.
In pratica i proprietari di terreni situati nelle zone di pianura o collinari dovranno pagare l’IMU, mentre non pagheranno nulla se i terreni si trovano in zone di montagna.
Sono sempre esclusi dall’IMU:
- i terreni agricoli (ovunque situati) di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- i terreni agricoli situati nelle isole minori (quindi per la Sicilia e la Sardegna valgono le regole generali)
- i terreni agricoli a destinazione agro-silvo-pastorale
IMU – Cooperative edilizie
Non pagano IMU le abitazioni, di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa, che vengono destinate a studenti universitari che risultano soci assegnatari.
Non è richiesto che gli studenti universitari vi abbiano la residenza.
IVIE (imposta sugli immobili situati all’estero)
Come per l’abitazione principale in Italia non si deve pagare l’IMU, anche per gli immobili esteri si è provveduto ad escludere da IVIE l’abitazione principale e le sue pertinenze (box, garage, cantine).
Fanno eccezione le case estere che, se fossero situate in Italia, sarebbero considerate di lusso: tali abitazioni dovranno pagare l’IVIE applicando l’aliquota dello 0,4% e potranno applicare la detrazione di 200 euro.
Continua …
Nel prossimo articolo verranno trattate le altre novità che riguardano gli immobili, con particolare riguardo alle vecchie e nuove agevolazioni di tipo fiscale.

