Chi ha optato per la cedolare secca sugli affitti al momento della registrazione del contratto di affitto e non ha presentato la comunicazione di proroga del contratto stesso, potrà continuare ad applicare tale metodo di tassazione.
Questo è quanto ha stabilito il Decreto Legge n. 193/2016, in sede di conversione in legge, modificando quanto previsto in precedenza.
La nuova regola in caso di proroga del contratto
Se non si è provveduto a presentare la comunicazione relativa alla proroga del contratto di affitto, continua ad essere valida l’opzione esercitata all’atto della registrazione del contratto di affitto.
Ciò avviene a condizione che il contribuente si sia comportato coerentemente con la volontà di optare per la cedolare secca e cioè:
- abbia effettuato i versamenti della cedolare secca
- abbia dichiarato i redditi da cedolare secca nel quadro RB della dichiarazione dei redditi
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di affitto, per il quale si è fatta l’opzione per la tassazione con cedolare secca, comporta l’applicazione di una sanzione di importo fisso pari a Euro 100.
Se la regolarizzazione della mancata comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta ad Euro 50.
