Sconti fiscali per lavori edili: ora anche al convivente di fatto

Detrazione Irpef sui lavori edili

anche per il convivente

Sconti fiscali anche al convivente di fatto
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Le recenti novità di legge in materia di unioni civili hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ha rivedere la propria posizione ed a riconoscere al convivente di fatto la possibilità di utilizzare la detrazione Irpef nel caso di interventi di recupero edilizio, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste.

Chi ha diritto alla detrazione

Possono usufruire della detrazione Irpef in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 96.000, i seguenti soggetti:

  • il proprietario dell’immobile
  • il detentore dell’immobile su cui sono effettuati i lavori, in presenza di un titolo valido come ad esempio il contratto di affitto per l’inquilino o il contratto di comodato per il comodatario
  • il familiare convivente del proprietario o del detentore e cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, fratelli e sorelle, zii, nipoti) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati, nonni del coniuge)

La detrazione spetta se il soggetto ha sostenuto la spesa ed inoltre:

  • il detentore dell’immobile (inquilino o comodatario) deve essere autorizzato da proprietario ad eseguire i lavori
  • il familiare deve risultare convivente con il proprietario (o il detentore)

Il convivente di fatto (cosiddetto more uxorio) non rientra tra i familiari e, pertanto, per poter utilizzare la detrazione Irpef, in presenza delle condizioni sopra previste, doveva risultare detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato.

La novità per il convivente di fatto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.7.2016 n. 64/E, ha stabilito che il convivente di fatto può usufruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio, se sostenute sull’immobile oggetto della convivenza, anche in assenza di un apposito contratto di comodato.

In pratica il convivente di fatto viene equiparato ai familiari del proprietario o del detentore dell’immobile, a condizione che la convivenza risulti dalla “famiglia anagrafica”, a seguito della dichiarazione di costituzione della convivenza.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.