Il professionista con solo una segretaria non paga l’IRAP

Professionista con segretaria

No IRAP

Professionista con segretaria non paga Irap
© Lionello Rovati / Fotolia

Il professionista che si avvale del lavoro di una persona addetta a mansioni di segreteria e che utilizza beni strumentali minimi indispensabili per la propria attività non è più tenuto al pagamento dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.

Questa è la sintesi della sentenza n. 9451/2016 della Corte di Cassazione che riguarda un professionista che non impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e che, per l’esercizio della propria attività, si avvale anche di un solo collaboratore non occasionale addetto allo svolgimento di mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Dipendente con mansioni generiche

La Corte di Cassazione ha specificato che, relativamente alla verifica della presenza del requisito dell’autonoma organizzazione, è “necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”.

D’ora in poi, pertanto, bisognerà che vengano accertate le mansioni svolte dal collaboratore, sia sulla base del contenuto del contratto di lavoro, sia sulla base dell’effettiva attività svolta.

Nel caso in cui, effettuati gli opportuni accertamenti, risulti che il collaboratore, anche non occasionale, offra un contributo mediato o generico, quale quello dato da una segretaria, un infermiere o un addetto alla pulizia, il relativo professionista è escluso dall’obbligo di pagamento dell’IRAP.

Dipendente con mansioni produttive

Il professionista è invece tenuto al pagamento dell’IRAP, in quanto è da intendersi presente una autonoma organizzazione, quando:

  • il lavoro svolto dal dipendente potenzia l’attività produttiva
  • il dipendente svolge una attività specifica e affine a quella del professionista titolare e non dà semplicemente un contributo generico
  • i dipendenti, con qualsiasi mansione svolta, sono più di uno

La novità

La citata sentenza della Corte di Cassazione è oltremodo importante in quanto, oltre a specificare meglio cosa si debba intendere per “organizzazione autonoma”, è in controtendenza rispetto alle sentenze precedenti.

Si apre quindi la possibilità, per i professionisti che rientrano nella situazione sopra descritta, di non effettuare ulteriori versamenti a titolo di IRAP ed anche di presentare una istanza di rimborso per i versamenti già effettuati, a condizione che anche in passato vi fossero le medesime condizioni che ora consentono l’esonero dall’IRAP.

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento di cui si chiede il rimborso.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.