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Split payment allargato dal 1° luglio 2017

Imprese e Professioni

© goodluz / Fotolia

Dal prossimo 1° luglio sono state introdotte importanti modifiche alla normativa IVA in tema di split payment ampliando la platea di soggetti verso cui va applicata ed estendendolo anche a professionisti ed agenti.

Cos’è lo split payment

Il meccanismo dello split payment (anche detto “scissione dei pagamenti”) è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 e consiste nell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi in Italia, di pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando l’IVA direttamente al Fisco, anziché ai fornitori.

Come funziona lo split payment

L’applicazione dello split payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell’IVA, non si applica cioè un’inversione del debitore dell’imposta come avviene per il reverse charge.

Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell’IVA da parte dell’Erario.

Con l’applicazione dello split payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA del cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario.

Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”; in caso di fatture elettroniche trasmette con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Le novità dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2017 è stato stabilito di estendere la scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Inoltre è stata eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello split payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Quando non si applica lo split payment

Rimangono escluse dal meccanismo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono anche esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati alla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intraUE.

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