Contratti di affitto a canone concordato: ecco le novità

Canone concordato

novità 2017

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Sono state introdotte importanti novità per i contratti di locazione a canone concordato, cioè quei contratti di affitto che prevedono dei canoni generalmente più bassi di quelli di mercato e delle agevolazioni fiscali per i proprietari.

Quali sono le novità per i contratti concordati?

Dallo scorso 30 marzo sono stati stabiliti nuovi criteri per la determinazione dei canoni di locazione e sono stati aggiornati i moduli da utilizzare per redigere tali contratti.

Inoltre il proprietario e l’affittuario possono essere assistiti dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei condutti; in precedenza era un obbligo.

I contratti cosiddetti “3 + 2” possono essere ora riguardare le abitazioni site in tutti i comuni italiani, mentre in passato erano limitati ai comuni ad alta tensione abitativa.

In tutti i casi i nuovi contratti di locazione a canone concordato dovranno essere stipulati utilizzando il nuovo tipo di contratto.

Inoltre, i contratti di locazione di tipo “transitorio”, cioè quelli con durata non superiore a 18 mesi e stipulati per particolari esigenze del proprietario o dell’affittuario, potranno essere anch’essi stipulati per le abitazioni site in qualsiasi comune italiano. Anche questi contratti dovranno essere stipulati utilizzando il nuovo tipo di contratto.

Novità anche per i contratti per studenti universitari che dovranno essere stipulati utilizzando lo specifico nuovo tipo di contratto.

Queste sono le agevolazioni fiscali

Dal lato fiscale, il proprietario può tassare il reddito degli affitti dei contratti a canone concordato con una ulteriore riduzione del 30% a determinate condizioni.

Inoltre, in caso di opzione per la tassazione con la cedolare secca, l’aliquota è ridotta al 10%.

Se, invece, non si opta per la cedolare secca, in sede di registrazione del contratto l’imposta di registro è dovuta nella misura del 70%.

Quali sono le detrazioni fiscali?

L’inquilino con un contratto di locazione a canone concordato, se relativo alla propria abitazione principale, ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF dovuta, nei seguenti importi:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non 30.987,41 euro

Inoltre, ai fini del calcolo IMU e TASI, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75%.

 

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.