Prorogati i versamenti di Unico 2016, ma non per tutti

Tasse 2016

Più tempo per le ditte

Prorogati i versamenti di Unico 2016
© Sergey Ilin / Fotolia

Questo è il contenuto del comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel pomeriggio di ieri martedì 14 giugno.

Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Chi è interessato dalla proroga

Il differimento della scadenza originaria del 16 giugno al prossimo 6 luglio interessa:

  • i titolari di partita IVA per i quali sono stati approvati gli studi di settore
  • i contribuenti minimi
  • i contribuenti forfettari

In caso di società di persone (o SRL con tassazione cosiddetta “trasparente”) soggetta agli studi di settore, la proroga riguarda anche tutti i versamenti dovuti dai soci della stessa società.

Cosa riguarda la proroga

I pagamenti che possono essere effettuati alle nuove scadenze sono quelli relativi al saldo 2015 ed all’eventuale primo acconto 2016 che scaturiscono dal modello Unico o dalla dichiarazione Irap relativi a:

  • IRPEF e relative addizionali
  • IRAP
  • cedolare secca
  • imposta sostitutiva per i contribuenti minimi
  • imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari
  • contributi previdenziali
  • IVIE ed IVAFE

Evidenzio che i pagamenti relativi alle tasse comunali sugli immobili, IMU e/o TASI, non godono di alcuna proroga e pertanto dovranno essere effettuati entro il 16 giugno 2016, per tutti i soggetti obbligati.

Il calendario aggiornato delle scadenze

I soggetti interessati dalla proroga dei termini di versamento possono pertanto provvedere al pagamento delle imposte e contributi alle seguenti nuovi scadenze:

  • entro il prossimo 6 luglio 2016 (anziché al 16 giugno) senza alcuna maggiorazione, oppure
  • entro il prossimo 22 agosto 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento

E’ ovviamente consentito effettuare il versamento in rate, che dovrà avvenire con le seguenti scadenze:

  • per i titolari di partita IVA, la prima rata scade ovviamente il 6 luglio, mentre le successive rate scadono il 16 del mese (la seconda rata scadrà pertanto il 18 luglio, essendo il 16 un sabato)
  • per i non titolari di partita IVA (vale a dire i soci di società con proroga), la prima rata scade il 6 luglio e le successive all’ultimo giorno del mese (la seconda rata scadrà pertanto il 1° agosto, essendo il 31 una domenica)

Le eventuali rateazioni dovranno terminare entro il mese di novembre 2016.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.