Questo è il contenuto del comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel pomeriggio di ieri martedì 14 giugno.
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Chi è interessato dalla proroga
Il differimento della scadenza originaria del 16 giugno al prossimo 6 luglio interessa:
- i titolari di partita IVA per i quali sono stati approvati gli studi di settore
- i contribuenti minimi
- i contribuenti forfettari
In caso di società di persone (o SRL con tassazione cosiddetta “trasparente”) soggetta agli studi di settore, la proroga riguarda anche tutti i versamenti dovuti dai soci della stessa società.
Cosa riguarda la proroga
I pagamenti che possono essere effettuati alle nuove scadenze sono quelli relativi al saldo 2015 ed all’eventuale primo acconto 2016 che scaturiscono dal modello Unico o dalla dichiarazione Irap relativi a:
- IRPEF e relative addizionali
- IRAP
- cedolare secca
- imposta sostitutiva per i contribuenti minimi
- imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari
- contributi previdenziali
- IVIE ed IVAFE
Evidenzio che i pagamenti relativi alle tasse comunali sugli immobili, IMU e/o TASI, non godono di alcuna proroga e pertanto dovranno essere effettuati entro il 16 giugno 2016, per tutti i soggetti obbligati.
Il calendario aggiornato delle scadenze
I soggetti interessati dalla proroga dei termini di versamento possono pertanto provvedere al pagamento delle imposte e contributi alle seguenti nuovi scadenze:
- entro il prossimo 6 luglio 2016 (anziché al 16 giugno) senza alcuna maggiorazione, oppure
- entro il prossimo 22 agosto 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento
E’ ovviamente consentito effettuare il versamento in rate, che dovrà avvenire con le seguenti scadenze:
- per i titolari di partita IVA, la prima rata scade ovviamente il 6 luglio, mentre le successive rate scadono il 16 del mese (la seconda rata scadrà pertanto il 18 luglio, essendo il 16 un sabato)
- per i non titolari di partita IVA (vale a dire i soci di società con proroga), la prima rata scade il 6 luglio e le successive all’ultimo giorno del mese (la seconda rata scadrà pertanto il 1° agosto, essendo il 31 una domenica)
Le eventuali rateazioni dovranno terminare entro il mese di novembre 2016.

