Stranieri ricchi: ecco le agevolazioni fiscali

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La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Quali sono le agevolazioni?

Il regime agevolato prevede il pagamento di un’imposta fissa di 100.000 euro a prescindere dal valore del reddito conseguito, sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF.

E’ inoltre possibile l’estensione dell’agevolazione anche ai familiari, i quali saranno tenuti a pagare un importo fisso di 25.000 euro.

Cosa fare per ottenere le agevolazioni?

L’Agenzia Entrate ha già stabilito le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva. L’opzione si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.

I termini di esercizio dell’opzione, dunque, sono tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero, in via telematica, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

E’ comunque necessario presentare preventivamente un’istanza di interpello per ottenere un parere dall’Agenzia Entrate circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime.

Le istruzioni per la presentazione di tale istanza sono indicati nel provvedimento dell’Agenzia che contiene anche un modello di checklist che deve essere compilato integralmente e allegato all’istanza, insieme ad eventuali documenti di trasporto.

Quanto durano le agevolazioni?

L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

Esenzioni da alcune dichiarazioni

Altri benefici del regime sono l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, oltre che dall’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e dall’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

A lato delle agevolazioni previste da questo regime ci sono i vantaggi legati alle imposte di successione e donazione: sono esenti da tali tributi i trasferimenti mortis causa e le donazioni aventi ad oggetto beni e diritti esistenti al di fuori dell’Italia (rimangono quindi tassabili solo i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).

In sintesi i principali vantaggi consistono in:

  • imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro a prescindere dal reddito (25.000 euro per i familiari ai quali è possibile estendere l’opzione)
  • esenzione dall’obbligo di dichiarare gli investimenti all’estero
  • esenzione dalle imposte IVIE e IVAFE
  • esenzione dalle imposte di successione e donazione per i beni non situati in Italia.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.