Bonifico ordinario per lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica

Detrazione per lavori edili

vale anche il bonifico ordinario

Bonifico ordinario per lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica
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Una importante novità è stata introdotta dalla circolare n. 43/E del 18.11.2016 dell’Agenzia delle Entrate  relativamente al metodo di pagamento delle spese sostenute per lavori di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

Traendo spunto da un quesito riguardante l’acquisto di un box pertinenziale, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio in caso di acquisto di box pertinenziale è concessa anche se il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario e non con l’apposito bonifico previsto sino ad ora.

Inoltre, la possibilità di pagamento con bonifico ordinario viene esteso, ad alcune condizioni, anche a tutte le altre tipologie di spese di recupero edilizio o di riqualificazione energetica.

Il caso del box pertinenziale

L’Agenzia Entrate, modificando il precedente orientamento, ha variato le regole relative a:

  • dimostrazione dell’esistenza del vincolo pertinenziale del box
  • modalità di pagamento

Il beneficio fiscale d’ora in avanti è riconosciuto anche per i pagamenti fatti prima ancora dell’atto notarile o in mancanza di un preliminare di acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. E’ sufficiente che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene utilizzata la detrazione fiscale.

In merito alla modalità di pagamento, l’Agenzia Entrate consente l’utilizzo del bonifico ordinario per poter fruire della detrazione, alla condizione che venga garantito che l’importo agevolato concorrerà alla formazione del reddito del venditore.

Quindi, nel caso dell’acquisto del box pertinenziale, viene consentito di fruire della detrazione effettuando il pagamento con bonifico ordinario, a condizione che:

  1. nel rogito notarile risulti indicato il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che vende il box pertinenziale
  2. l’impresa venditrice rilasci all’acquirente una dichiarazione attestante che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”

Le altre spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le stesse nuove regole adottate per l’acquisto del box pertinenziale sono da estendere a tutte le altre spese detraibili rientranti nelle spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica, come espressamente specificato dall’Agenzia Entrate.

D’ora in avanti, pertanto, tutte le spese per le quali è consentita tale detrazione IRPEF potranno essere correttamente pagate, oltre che con l’apposito bonifico, anche con il bonifico ordinario, alla condizione che il soggetto che ha eseguito i lavori ed incassato le somme attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che dette somme sono state contabilizzate, concorrendo quindi correttamente alla determinazione del reddito dello stesso.

Questa dichiarazione sostitutiva dovrà essere opportunamente conservata per poter dimostrare la spettanza della detrazione IRPEF, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Naturalmente, in caso di un bonifico ordinario, la banca o la posta non potranno provvedere ad operare la ritenuta sui compensi pagati all’esecutore dei lavori. Ciò non costituirà comunque un ostacolo al corretto utilizzo della detrazione fiscale da parte di chi ha sostenuto le spese.

Cosa cambia per chi effettua i lavori

L’impresa (o il professionista) che effettua i lavori per i quali è prevista la detrazione IRPEF potrà accettare il pagamento delle proprie somme anche con il bonifico ordinario, ben sapendo che in tale caso dovrà rilasciare al proprio cliente l’apposita dichiarazione sostitutiva.

Chi effettua i lavori avrà comunque il grande vantaggio di incassare le proprie somme per intero, senza dover sottostare alla ritenuta operata dalle banche o dalla posta.

Nell’ipotesi dell’incasso a mezzo del bonifico ordinario, l’impresa o il professionista, a fronte dell’obbligo di rilascio della dichiarazione di cui sopra, potrà disporre di una migliore liquidità potendo incassare l’intero proprio credito, senza l’effettuazione di alcuna ritenuta di acconto.

Cosa cambia per chi sostiene le spese

Colui che fa eseguire i lavori e sostiene le spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica potrà scegliere se pagare le spese con l’apposito bonifico oppure con il bonifico ordinario, senza venirne danneggiato in alcun modo.

Infatti potrà usufruire della detrazione IRPEF anche nel caso del pagamento con bonifico ordinario, avendo la sola accortezza di richiedere e conservare la dichiarazione sostitutiva rilasciata di chi effettua i lavori.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.