I contribuenti non titolari di partita IVA (cioè i privati) potranno nuovamente pagare le imposte utilizzando il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore a 1.000 euro, purché non siano effettuate compensazioni.
Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 193/2016, in sede di conversione in legge, annullando la precedente norma che impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare il modello F24 cartaceo (in banca, in posta o in esattoria) nel caso in cui il saldo finale fosse di importo superiore a 1.000 euro.
Le regole di utilizzo del modello F24 sono rimaste, invece, invariate per i titolari di partita IVA, quali gli imprenditori, i professionisti e le società ed enti.
Modello F24 con crediti compensati
Non cambia nulla nel caso in cui il modello F24 contenga delle compensazioni con crediti.
In questo caso, infatti, dovranno essere rispettate le vecchie regole di presentazione del modello F24 che stabiliscono quanto segue.
F24 a saldo zero, con compensazione di crediti
Nel caso in cui il modello F24, a seguito delle compensazioni effettuate, presenti un saldo finale di importo pari a zero, il versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, utilizzando quindi:
- i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia Entrate, oppure
- i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure
- un intermediario abilitato che potrà trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto dei propri clienti
F24 con saldo positivo, con compensazione di crediti
Se il modello F24 presenta un saldo finale di importo positivo, ma anche delle compensazioni con crediti, il versamento dovrà avvenire esclusivamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate (come sopra indicato), oppure
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane ed agenti della riscossione

