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I beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero edilizio

Casa e Immobili

Lo scorso 12 luglio 2018 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla norma interpretativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018 che disciplina la fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di recupero edilizio e che comporta alcune limitazioni alla fornitura di beni con aliquota agevolata al 10%.

La novità per l’IVA sui beni significativi

Per la fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione su immobili a destinazione abitativa si applica interamente l’aliquota IVA del 10% se il valore del bene significativo fornito non supera la metà di quello dell’intera prestazione e diversamente, si applica l’aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello del bene significativo. Sul valore residuo del bene significativo si applica poi l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Quali sono i “beni significativi”

Per “beni significativi” si intendono quei beni quali: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

L’Agenzia Entrate ha stabilito che tale elenco è da considerarsi tassativo. Rientrano comunque tra i beni significativi quei prodotti che assumono una denominazione diversa per specifiche caratteristiche o per motivi commerciali, si prenda ad esempio la stufa a pellet che scalda l’acqua per il sistema di riscaldamento al pari delle caldaie.

Per le particolari modalità di applicazione dell’IVA è essenziale determinare il corretto valore del bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento di manutenzione.

Quando si applica l’IVA agevolata

La disciplina dei beni significativi si applica solo in presenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Per la manutenzione l’applicazione dell’IVA al 10% è ammessa solo quando i beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento.

Le novità introdotte con la legge di Bilancio 2018 producono effetti anche per il passato. L’Agenzia Entrate chiarisce quindi che “le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti”.

L’Agenzia Entrate chiarisce inoltre che, nell’ipotesi in cui il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato, è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene.

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