Rientro dei cervelli 2024: guida alle novità

Rientro dei cervelli 2024: guida alle novità
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Il regime fiscale del rientro dei cervelli, noto anche come regime degli impatriati, è una importante opportunità per lavoratori e professionisti che vogliono tornare a lavorare in Italia.

Lo scopo del rientro dei cervelli è di attrarre in Italia lavoratori qualificati che hanno maturato esperienze professionali all’estero, proponendo loro una forte riduzione della tassazione fiscale sul reddito realizzato in Italia.

Il regime fiscale del rientro dei cervelli ha subìto importanti cambiamenti a partire dal 2024.

Se stai valutando di rientrare in Italia e vuoi conoscere cosa è cambiato rispetto agli anni precedenti, è necessario che tu conosca bene le nuove norme, per poter fare una scelta consapevole.

In questo articolo ti spiego le novità che riguardano:

  • la tassazione agevolata;
  • il periodo di non residenza;
  • il mantenimento della residenza;
  • la qualifica dei lavoratori;
  • la durata dell’agevolazione.

Rientro dei cervelli e tassazione agevolata 2024

Il nuovo regime del rientro dei cervelli prevede che non venga tassato il 50% del reddito complessivo prodotto in Italia.

Se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita (o adozione) di un minore durante il periodo di agevolazione, il reddito complessivo non viene tassato per il 60%.

Viene introdotto un limite massimo annuo di reddito agevolabile, stabilito in 600.000 euro.

Viene disposto che lo sconto fiscale si applica:

  • ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • ai redditi di lavoro autonomo.

Cosa è cambiato?

Fino al 2023:

  1. l’agevolazione consisteva nella detassazione del 70% del reddito complessivo, aumentato al 90% per i lavoratori che si trasferivano nelle Regioni del Sud;
  2. non esisteva un tetto massimo di reddito agevolabile;
  3. erano agevolati anche i redditi d’impresa, in forma individuale.

Rientro dei cervelli e periodo di non residenza

Il nuovo regime del rientro dei cervelli si applica ai lavoratori che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 anni precedenti al loro trasferimento.

Se il lavoratore che rientra in Italia prosegue l’attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (o di uno appartenente allo stesso gruppo), la permanenza all’estero deve essere di:

  • 6 anni, se il lavoratore non ha lavorato in Italia a favore dello stesso datore di lavoro;
  • 7 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, ha lavorato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Cosa è cambiato?

Fino al 2023 era richiesto al lavoratore la mancanza di residenza fiscale in Italia nei 2 anni precedenti il trasferimento.

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Rientro dei cervelli e mantenimento della residenza

L’agevolazione per il rientro dei cervelli si applica a condizione di mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.

Resta invariato l’impegno del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia, quindi per almeno 183 giorni all’anno.

Se la residenza fiscale italiana non è mantenuta per almeno 4 anni consecutivi, il lavoratore decade dall’agevolazione e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle imposte non versate e dei relativi interessi.

Cosa è cambiato?

Fino al 2023 era richiesto al lavoratore il mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno 2 anni consecutivi.

Rientro dei cervelli e qualifica dei lavoratori

Le nuove regole del rientro dei cervelli restringono le tipologie di lavoratori a cui spetta l’incentivo.

Ora, infatti, accedono all’agevolazione solo i lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Cosa è cambiato?

Fino al 2023 non c’era alcuna distinzione tra i lavoratori per tipologia di attività svolta e non era richiesta nessuna qualifica o specializzazione.

Rientro dei cervelli e durata dell’agevolazione

La durata dell’agevolazione resta invariata a 5 anni dal trasferimento della residenza fiscale in Italia.

In via eccezionale, per il lavoratore che trasferisce la residenza anagrafica in Italia nell’anno 2024 il beneficio fiscale si applica per ulteriori 3 periodi d’imposta, a condizione che abbia acquistato, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti il trasferimento, un immobile destinato alla sua residenza abituale in Italia.

Cosa è cambiato?

Fino al 2023 la durata dell’agevolazione poteva essere prorogata per ulteriori 5 anni in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale o in presenza di figli minori o a carico, al rientro in Italia.

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17 commenti su “Rientro dei cervelli 2024: guida alle novità

  1. Cosa cambia per chi è rientrato in Italia prima del 2024 (es 2020) soprattutto relativamente alla proroga dell’agevolazione per ulteriori 5 anni a seguito di aquisto immbile o figli a carico? Grazie.

    1. Buongiorno Andrea,
      le modifiche al regime degli impatriati, a partire dal 2024, non riguardano chi era già rientrato in Italia in anni precedenti.
      Nel caso specifico, in presenza di acquisto di abitazione principale oppure di presenza di figli a carico, la durata di 5 anni viene prorogata di altri 5.

      1. Buongiorno Andrea,
        la proroga di altri 5 anni deve essere comunicata in qualche modo o è automatica. Ho letto di versamenti da fare pari al 5-10% del reddito imponibile per poter avvalersi dell’estensione degli ulteriori 5 anni. Io sono rientrato a Settembre 2020 dagli Stati Uniti. Grazie

  2. Buongiorno, mia moglie é francese ed entrambi viviamo e lavoriamo in Francia da 6 anni. Nel caso di un rientro in Italia, l’’agevolazione fiscale é valida anche per mia moglie che é di nazionalità francese? Grazie

  3. Sostanzialmente io che ho lavorato dal Gennaio 2019 al Gennaio 2021 in Germania, mi sono spostato 8 mesi in Italia, mi sono ritrasferito in Asia dal Settembre 2021 a Marzo 2024 e ora risiedo in Italia e sto per iniziare a lavorare dal 1 Luglio non ho diritto a niente? Meraviglioso.

  4. Basta iscrizione Aire come requisiti? Sono stato in altri Paesi UE dal settembre 2021 e vorrei rientrare in Italia settembre 2024 con rapporto
    in Italia di lavoro dipendente come ingegnere Rientro nei requisiti? Grazie

    1. Buongiorno Riccardo,
      deve risultare residente all’estero per almeno 3 anni. Se, come da lei indicato, è trascorso questo periodo minimo, può avere diritto all’agevolazione, in presenza anche degli altri requisiti.

  5. Buonasera,
    …e per il caso di lavoratore residente all’estero (per il tempo “utile” al beneficio della norma “rientro dei cervelli”) che rientra in Italia come dipendente ma che ha avuto attiva (pur senza alcuna movimentazione/attività) negli anni di sua residenza all’estero una partita IVA italiana ?

  6. Buongiorno,
    grazie per il suo articolo. Ho due domande:

    – La durata di 3 anni fa riferimento ad anni fiscali o 3 anni solari. Ovvero il mio terzo anno si conclude a 36 mesi oppure facendo la maggior parte del terzo anno fiscale nel paese estero, ovvero 183 giorni? Credo sia quest’ultima a sentire alcuni commercialisti.
    – Se rientro in Italia, ed accedo all’agevolazione, questo continua ad applicarsi per 5 anni anche se cambio azienda o cambio da lavoro dipendente ad autonomo?

    Grazie

    1. Buongiorno Alessandro,
      alla prima domanda le rispondo come hanno già fatto altri miei colleghi: contano gli anni con almeno 183 giorni di residenza e non gli anni solari.
      Alla seconda domanda la risposta è affermativa, nel senso che, anche cambiando datore di lavoro, il diritto all’agevolazione permane.

  7. Buonasera,
    ho una laurea specialistica e ho avuto la mia residenza fiscale in Portogallo negli ultimi 8 anni, ma non mi sono iscritta all’AIRE. Ora sono tornata in Italia e ho appena iniziato un lavoro come dipendente. Si applica l’agevolazione del 50%? E come si applica, ossia è un accordo col datore di lavoro o torna a me dall’agenzia delle entrate? Se dovessi aprire partita iva, potrei avere le agevolazioni su entrambe le attività?

    1. Buongiorno Beatrice,
      è necessario verificare innanzitutto che tutti i requisiti siano soddisfatti.
      Se così fosse, deve consegnare al suo datore di lavoro italiano una autocertificazione in cui si richiede l’applicazione dell’agevolazione. In rete trova dei fac-smili utili allo scopo.
      Per quanto riguarda l’apertura della partita IVA la situazione è complessa.
      Per prima cosa solo i professionisti hanno diritto all’agevolazione e non le attività imprenditoriali.
      Secondariamente, occorre valutare la scelta del regime fiscale. In caso di scelta del regime forfettario, non si potrà accedere all’agevolazione, in quanto il regime forfettario è già, in una certa misura, un regime agevolato.
      Spero di esserle stato utile.

  8. Buongiorno, grazie per la risposta, la mia laurea e gli altri requisiti fiscali etc si applicano. Quello che non ho capito a questo punto è se, nel caso aprissi partita iva (non scegliendo il regime forfettario), potrei godere dell’agevolazione per entrambe le attività (dipendente e autonoma)
    o se bisogna sceglierne una.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.