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Liquidazioni Iva periodiche e nuovo invio trimestrale

Imprese e Professioni

© Gajus / Fotolia

Come avevo anticipato a novembre scorso, debutta dal 2017 l’obbligo di invio telematico trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, da parte di tutti i soggetti titolari di partita IVA.

L’obbligo riguarda i contribuenti:

  • con IVA trimestrale, relativamente a ciascun trimestre
  • con IVA mensile, relativamente alle tre liquidazioni che compongono il trimestre

Chi deve trasmettere le liquidazioni IVA?

Tutti i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare l’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, tranne nei seguenti casi:

  • quando il titolare di partita IVA non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA
  • quando il titolare di partita IVA non è tenuto a fare le liquidazioni periodiche IVA

Ecco, quindi, la lista di chi non è tenuto a trasmettere le liquidazioni IVA:

  1. chi utilizza il regime dei contribuenti minimi
  2. chi utilizza il regime dei contribuenti forfettari
  3. chi registra solo operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72
  4. la ditta individuale che ha affittato l’unica azienda posseduta
  5. i produttori agricoli esonerati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 34 del DPR 633/72
  6. chi adotta il regime agevolato per gli enti non commerciali previsto dalla legge 398/1991
  7. chi non ha effettuato alcuna operazione e non ha crediti di imposta da riportare

Quali dati occorre trasmettere?

I dati contabili da trasmettere dovranno essere i seguenti:

  • totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA
  • totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA
  • IVA esigibile
  • IVA detratta
  • IVA dovuta o a credito
  • Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore ad euro 25,82
  • Credito IVA del periodo o dell’anno precedente
  • Eventuali ulteriori crediti d’imposta
  • Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
  • Importo dell’acconto IVA
  • Importo dell’IVA da versare

Quando occorre trasmettere le liquidazioni IVA?

Come ho già detto, la scadenza per l’invio delle liquidazioni periodiche IVA è sempre trimestrale.

Pertanto, sia coloro che liquidano l’IVA ogni trimestre, piuttosto che ogni mese, dovranno inviare i dati delle liquidazioni IVA alle seguenti scadenze:

  1. entro il 31 maggio 2017 si effettua l’invio del 1° trimestre che conterrà la liquidazione IVA del primo trimestre (per i soggetti trimestrali) oppure le liquidazioni IVA dei mesi di gennaio, febbraio e marzo (per i soggetti mensili)
  2. entro il 18 settembre 2017 si effettua l’invio del 2° trimestre
  3. entro il 30 novembre 2017 si effettua l’invio del 3° trimestre
  4. entro il 28 febbraio 2018 si effettua l’invio del 4° trimestre

Sono, come al solito, previste delle sanzioni per chi non effettua la trasmissione o la effettua in ritardo.

Quali controlli farà l’Agenzia Entrate?

L’Agenzia Entrate ha fatto sapere che svolgerà una serie di controlli con l’intento di:

  • verificare la corrispondenza tra i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA e quelli forniti con l’invio dello spesometro 2017
  • verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA da versare indicato nelle liquidazioni IVA  e gli effettivi versamenti

A seguito di questi controlli potranno verificarsi le seguenti tre ipotesi:

  1. i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA corrispondono a quelli forniti con l’invio dello spesometro 2017; in questo caso non verrà inviata nessuna segnalazione
  2. i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA non corrispondono a quelli forniti con l’invio dello spesometro 2017; in questo caso, oltre a poter fornire gli eventuali chiarimenti utili, il titolare di partita IVA potrà regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso
  3. i dati forniti con l’invio delle liquidazioni IVA non corrispondono con i versamenti effettuati (in caso di debito IVA); in questo caso il titolare di partita IVA potrà regolarizzare l’omesso o l’insufficiente versamento IVA mediante il ravvedimento operoso

 

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